Contributi per impianti a biomassa legnosa in Friuli Venezia Giulia
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Con il nuovo regolamento contributivo dal 1 gennaio 2017 è possibile presentare domanda di contributo per la realizzazione di impianti termici a biomassa legnosa.

FINALITA’: Contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell’articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali).
Il contributo è finalizzato alla realizzazione di impianti termici a biomassa legnosa proveniente dalla foresta e dall’arboricoltura da legno specializzata.
BENEFICIARI: imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali, proprietari di foreste, così come definite dalla L.R.9/2007.
INTERVENTI AMMESSI: sono ammissibili gli interventi di acquisto e di messa in opera di caldaie a biomassa legnosa di potenza termica nominale maggiore a 35 kW (> 35 kW) e inferiore a 100 kW (< 100 kW) al servizio diretto dei bisogni del richiedente, e rispondenti a tutte le caratteristiche previste dal regolamento; sono incluse tutte le opere idrauliche e elettriche funzionali all’i mpianto termico.
Sono altresì ammissibili l’installazione di un sistema di telecontrollo dell’i mpianto e l’eventuale installazione di un container, esclusa l’edificazione di strutture in latero cemento, al fine di contenere l’impianto o come deposito della biomassa.

CONTRIBUTI: il contributo viene concesso in misura pari all’80 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici o al 50 per cento della spesa ammissibile per soggetti diversi, e non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000 euro.
DOMANDA: La domanda di contributo deve essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

Legge regionale 9/2007 art. 41 ter, c10 c.14

FRIULI VENEZIA-GIULIA
Legge regionale 9/2007 art. 41 ter, c10 c.14
IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA:

Nuovo regolamento contributivo dal 1 gennaio 2017 è possibile presentare domanda di contributo per la realizzazione di impianti termici a biomassa legnosa.

FINALITA’

Contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell’articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali)

  • Il contributo è finalizzato alla realizzazione di impianti termici a biomassa legnosa proveniente dalla foresta e dall’arboricoltura da legno specializzata.

BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono:

  • imprese di utilizzazione boschiva,
  • imprese di prima trasformazione del legno,
  • aziende agricole,
  • consorzi forestali,
  • proprietari di foreste, così come definite dalla L.R.9/2007.

INIZIATIVE AMMESSE

Sono ammissibili gli interventi di acquisto e di messa in opera di caldaie a biomassa legnosa di potenza termica nominale maggiore a 35 kW (> 35 kW) e inferiore a 100 kW (< 100 kW) al servizio diretto dei bisogni del richiedente, e rispondenti a tutte le caratteristiche previste dal regolamento; sono incluse tutte le opere idrauliche e elettriche funzionali all’i mpianto termico.

  • Sono altresì ammissibili l’installazione di un sistema di telecontrollo dell’i mpianto e l’eventuale installazione di un container, esclusa l’edificazione di strutture in latero cemento, al fine di contenere l’impianto o come deposito della biomassa.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene concesso in misura pari all’80 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici o al 50 per cento della spesa ammissibile per soggetti diversi, e non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000 euro.

ENTE PREPOSTO

La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’allegato A del Regolamento, deve essere presentata all’Ispettorato forestale competente per territorio.

VALUTAZIONE

I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

DE MINIMIS

I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis.

DOMANDA

Termini per la presentazione della domanda di contributo
La domanda di contributo deve essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

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