Contributi per la promozione del vino di Sardegna sui mercati dei paesi terzi

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SardegnaSARDEGNA: aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto destinate, per l’annualità 2018-2019, per il finanziamento di progetti regionali per la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.
FINALITA’: l’intervento finanzia esclusivamente progetti regionali di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, presentati da proponenti che hanno la sede operativa nella Regione Sardegna.
VINI AMMESSI: L’intervento di sostegno del settore vitivinicolo, prevede la promozione delle seguenti categorie di vini confezionati: vini a denominazione di origine protetta; vini a indicazione geografica protetta; vini spumanti di qualità; vini spumanti di qualità aromatici; vini con l’indicazione della varietà.
BENEFICIARI: le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli; le organizzazioni interprofessionali; le organizzazioni di produttori; i consorzi di tutela, autorizzati; i produttori di vino; i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; le associazioni temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti indicati precedentemente; i Consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti; le reti di impresa.
SPESE AMMISSIBILI: a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente; b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione. d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.
CONTRIBUTO: il contributo è pari, al massimo, al 50% delle spese ammissibili, a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione. Il restante 50% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.
MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO: il contributo è aumentato fino al massimo dell’80% delle spese ammissibili, di cui il 50% a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione e fino a un massimo del 30% a valere sui fondi regionali per i progetti che prevedono esclusivamente azioni di promozione di marchi collettivi (vino DOP e IGP). La restante parte, pari come minimo al 20% delle spese ammissibili, è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.
DOMANDA: scadenza 8 ottobre 2018

SARDEGNA: PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI

L’intervento finanzia esclusivamente progetti regionali di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi,
presentati da proponenti che hanno la sede operativa nella Regione Sardegna.

  • Non sono ammessi progetti multiregionali.
  • I progetti regionali sono ammissibili a finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l’annualità 2018/2019.

RISORSE

La dotazione finanziaria comunitaria disponibile per i progetti regionali della misura Promozione dei paesi
terzi per l’annualità 2018/2019 è pari a euro 2.032.021.

CONTRIBUTO

L’intensità dell’aiuto per i progetti ammissibili alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” è pari, al
massimo, al 50% delle spese ammissibili, a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione.

  • Il restante 50% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.

MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO

L’intensità di aiuto è aumentata fino al massimo dell’80% delle spese ammissibili, di cui il 50% a valere sui
fondi comunitari assegnati alla regione e fino a un massimo del 30% a valere sui fondi regionali per i progetti
che prevedono esclusivamente azioni di promozione di marchi collettivi (vino DOP e IGP), presentate dai
beneficiari specificati nel paragrafo 3 del bando-

  • La restante parte, pari come minimo al 20% delle spese ammissibili, è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.

BENEFICIARI

Possono accedere al bando i seguenti soggetti proponenti:

PER I PROGETTI CHE RICHIEDONO SOLTANTO L’AIUTO COMUNITARIO:

  • a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
  • b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del regolamento (UE) n.1308/2013;
  • d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • e) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
  • f) i produttori di vino, come definiti all’articolo 2, punto m) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
  • g) i soggetti pubblici come definiti all’articolo 2,punto t) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
  • h); le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
  • i) i Consorzi, le Associazioni le federazioni e le Società Cooperative a condizione che tutti i partecipanti al
    progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
  • j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera f).

PER I PROGETTI CHE RICHIEDONO L’AIUTO COMUNITARIO E L’INTEGRAZIONE CON FONDI REGIONALI:

  • a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
  • b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del regolamento (UE) n.1308/2013;
  • d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • e) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
  • g) i soggetti pubblici come definiti all’articolo 2,punto t) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
  • h); le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a),b), c), d), e), g) e i produttori di vino, come definiti all’articolo 2, punto m) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
  • i) i Consorzi, le Associazioni le federazioni e le Società Cooperative a condizione che tutti i partecipanti al
    progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
  • j) le reti di impresa, composte da produttori di vino, come definiti all’articolo 2, punto m) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;

I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito delle associazioni di
cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

ESCLUSIONI

Dall’integrazione con aiuti regionali sono escluse le aziende in difficoltà così come definite dall’art. 2, comma
14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 nonché le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di un
aiuto illegale e incompatibile.

PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE

La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati di cui alla parte II, titolo II Capo I, Sezione II
e all’allegato VII del Reg. (UE) n. 1308/2013:

  • vini a denominazione di origine protetta;
  • vini a indicazione geografica protetta;
  • vini spumanti di qualità;
  • vini spumanti di qualità aromatici;
  • vini con l’indicazione della varietà.

I progetti devono prevedere la promozione dei vini della regione Sardegna.

  • I progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano oggetto di promozione.
  • Le caratteristiche dei vini di succitate sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di presentazione del progetto.

REQUISITI DEI PROPONENTI

  • adeguata disponibilità dei prodotti oggetto della promozione in termini di quantità al fine di rispondere
    alla domanda del mercato a lungo termine.
  • capacità tecniche e finanziarie.

REQUISITI DEI PROGETTI

Sono ammissibili i progetti regionali aventi un costo complessivo minimo per Paese Terzo di € 50.000,00
indipendentemente dal numero di paesi terzi e dalla durata.

  • Per l’annualità 2018-2019 i progetti presentati devono avere una durata massima di 12 mesi.

SPESE AMMISSIBILI:

  • a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
  • b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  • c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione.
  • d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.

DOMANDA

Da presentare entro la scadenza del 8 ottobre 2018

APPROFONDIMENTO

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