Contributi per il sostegno alle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale
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RISORSE: si tratta di una misura con una dotazione di ben 223 milioni di euro per la nascita e lo sviluppo di imprese che operano nel mondo del no profit, imprese sociali, cooperative sociali, consorzi o aventi qualifica di ONLUS.
BENEFICIARI: imprese sociali costituite in forma di società, ; cooperative sociali e relativi consorzi;  società cooperative aventi qualifica di ONLUS.
AGEVOLAZIONI: sono previsti finanziamenti agevolati, associati obbligatoriamente a finanziamenti bancari ordinari, e, in alcuni casi, contributi a fondo perduto, a fronte di programmi d’investimento, in qualunque settore, ma coerenti con le finalità istituzionali di utilità sociale.
FINANZIAMENTO: Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario copriranno insieme l’80% dei costi del programma e saranno disciplinati da un contratto unico nell’ambito del quale il finanziamento agevolato sarà pari al 70% e il finanziamento bancario al 30% del finanziamento complessivo.
Il finanziamento, al tasso agevolato di 0,5% avrà una durata massima di 15 anni.
CONTRIBUTO: per i programmi che prevedono investimenti non superiori a tre milioni di euro al finanziamento agevolato è associato un contributo non soggetto a restituzione pari al 5 % dei costi del programma.
DOMANDE: potranno essere presentate a partire dal 7 novembre prossimo, dopo aver ottenuto la delibera di finanziamento da una delle banche finanziatrici convenzionate.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA DIFFUSIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA SOCIALE

Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, con decreto ministeriale 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali.

BENEFICIARI

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti tipologie di imprese:

  • imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006 e successive modifiche
  • cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991
  • società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997

AGEVOLAZIONE

L’intervento prevede la concessione di aiuti ai sensi dei regolamenti europei “de minimis”, da erogare sotto forma di finanziamenti agevolati per programmi di investimento delle predette imprese in qualunque settore, purché coerenti con le relative finalità istituzionali.

RISORSE

La copertura degli oneri per la concessione dei finanziamenti agevolati  è posta a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito dalla legge n. 311/2004 presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP).

Il CIPE ha assegnato alla misura 200 milioni delle risorse del FRI.

AGEVOLAZIONE

Con decreto interministeriale 14 febbraio 2017 sono state stabilite le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal nuovo regime di aiuto.

  • Secondo quanto richiesto dalle norme che regolano il FRI, il decreto interministeriale prevede che al finanziamento agevolato debba essere associata una quota di finanziamento bancario a tasso di mercato.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario copriranno insieme l’80% dei costi del programma e saranno disciplinati da un contratto unico nell’ambito del quale il finanziamento agevolato sarà pari al 70% e il finanziamento bancario al 30% del finanziamento complessivo.

  • Il finanziamento, al tasso agevolato di 0,5% avrà una durata massima di 15 anni.

Per i programmi che prevedono investimenti non superiori a tre milioni di euro al finanziamento agevolato è associato un contributo non soggetto a restituzione pari al 5 % dei costi del programma.

BANCHE FINANZIATRICI

In data 28 luglio 2017 è stata inoltre sottoscritta la Convenzione fra il Ministero, l’ABI e CDP che, oltre a specificare aspetti puntuali della disciplina del finanziamento bancario e del connesso finanziamento agevolato, detta le regole affinché possano aderire alla stessa Convenzione le banche che intendono assumere il ruolo di “banche finanziatrici”, fra le quali le imprese sceglieranno la banca cui in primis dovranno rivolgersi per ottenere, previa  valutazione del merito di credito, la delibera di finanziamento con l’evidenziazione dei positivi impatti socio ambientali del programma, da allegare alla domanda di agevolazione.

  • Con i due atti posti in essere il 26 e il 28 luglio 2017 da ultimo citati si è chiuso il complesso iter dettato dalla legge per l’utilizzazione delle risorse del FRI e, grazie alla messa a punto delle disposizioni di dettaglio e degli schemi di domanda con i relativi allegati, contenuti nel decreto direttoriale precitato, le imprese potranno proporre le istanze di agevolazione al Ministero, che si avvarrà del supporto dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (Invitalia) per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi  alla gestione della misura.

DOMANDA

Con la procedura a sportello adottata dalla misura, le domande potranno essere trasmesse al Ministero a partire dal 7 novembre 2017, data che si è ritenuta congrua per consentire alle banche di aderire alla Convenzione e alle imprese di mettere a punto i propri programmi e di ottenere le valutazioni della banca finanziatrice da allegare alla domanda di agevolazione.

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