Contributi rivolti all’Area di crisi di Livorno
toscana

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RISORSE: Sono disponibili complessivamente 20 milioni di euro, di cui 10 stanziati dal Governo (incentivi della L. 181/89) e 10 dalla Regione Toscana.

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI: Il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) dell’area di crisi di Livorno individua diversi incentivi a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca.

LEGGE 181/89: promuove iniziative imprenditoriali, costituite da programma di investimento ed occupazionale, realizzate da società di capitale, anche cooperative, di piccola, media e grande dimensione (PMI e GI) tramite concessione di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato.
Con Circolare del 4 novembre 2016, è stato emanato l’Avviso Legge 181/89 per l’area di Livorno, con una dotazione di 10 milioni di euro. Le domande di agevolazione potranno essere presentate dal 6 marzo 2017 fino al 7 aprile 2017.
CONTRIBUTO: a fondo perduto in misura variabile per categoria di spesa ammessa, dal 25% fino al 80%.
DOMANDE :Le domande di agevolazione potranno essere presentate dal 6 marzo 2017 fino al 7 aprile 2017

AREA DI CRISI DI PIOMBINO E LIVORNO

In attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 24/04/2014 per ladisciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino – Attuazione Asse II – Azione 3 “Interventi di rafforzamento produttivo dell’area di crisi industriale di Piombino”, nonché dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 7 maggio 2015 per l’adozione del PRRI (Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale) ai sensi dell’articolo 27 del decreto legge n. 83/2012,sono riaperti i termini, nel corso del mese di maggio 2016 e fino al 30 giugno 2016, per la presentazione delle manifestazioni d’interesse a valere sullo strumento agevolativo dei Protocolli di insediamento, limitatamente ai programmi di investimento rivolti ai Comuni compresi nel territorio dell’Area di crisi complessa di Piombino (Comuni di: Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto) come definiti dalla DGR 1145/2014 e dal bando di cui al decreto n. 6695/2014.Per esigenze di utilizzo delle risorse a ciò destinate, i programmi di investimento saranno da concludersi e rendicontarsi alla Regione Toscana entro il giorno 31 luglio 2017 e le domande potranno essere accolte fino a concorrenza delle risorse disponibili.

FINALITÀ DELL’INTERVENTO

I Protocolli di Insediamento sono rivolti a favorire la crescita sostenibile, la qualificazione del tessuto produttivo regionale e processi di industrializzazione mediante la realizzazione di programmi di sviluppo industriale di particolare rilevanza strategica, aventi contenuti innovativi, di dimensione significativa e in grado di produrre occupazione aggiuntiva attraverso una procedura negoziale che definisca intese tra la Regione e soggetti privati e/o pubblici.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

I Protocolli devono prevedere i seguenti programmi di investimento, ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. UE n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014):

  • a) ricerca industriale, sviluppo sperimentale, come previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GI e PMI);
  • b) investimenti materiali e immateriali, se destinati alla creazione di un nuovo investimento o all’ampliamento di uno stabilimento esistente (PMI e GI se collocate nelle aree di cui dell’art. 107, par.3, lett. c) del TFUE).
  • c) investimenti finalizzati alla creazione o all’ammodernamento di infrastrutture di ricerca, laddove ne ricorrano le condizioni, si fa riferimento anche alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
    Requisiti

BENEFICIARI

Soggetti beneficiari possono essere:

  • grandi imprese,
  • micro e pmi
  • o imprese in forma aggregata strutturate come consorzi
  • (ai sensi delle disposizioni degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, di durata non inferiore ad anni cinque),
  • raggruppamenti temporanei d’imprese, associazioni temporanee di scopo, reti di imprese
  • (ai sensi della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, articolo 3, comma 4-ter e s.m.i. in qualunque forma costituite).

SETTORI AMMESSI

Gli investimenti devono essere realizzati da imprese che operano in attività del settore industria e dei servizi, B, C, D, E, F, H, J, M, N, R della classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007, fatte salve le restrizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di settori sensibili.

INTERVENTI AMMESSI

GLI INTERVENTI DEVONO CONSISTERE IN:

  • a. INVESTIMENTI IN
    • – a1) nuove unità locali;
    • – a2) unità locali già presenti sul territorio regionale;
    • – a3) creazione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca (ai sensi dell’art.26 del Reg UE n.651/2014);
  • b. programmi di reindustrializzazione in aree di crisi complessa
    di cui all’art.27, comma 8 del D.L. 22.6.2012 n.83;
  • c. investimenti
    – da parte di imprese con sede legale in Toscana,
    – la cui base sociale è costituita per almeno il 70% da ex dipendenti di aziende in crisi
    – che hanno usufruito dell’incentivo dell’autoimprenditorialità
    – consistente nell’anticipo del trattamento di integrazione salariale a loro concessi e non ancora – goduti previsti alla legge 223/1991 e dalla legge 102/2009,
    – nonché di incentivi regionali sulla creazione di imprese
    – di cui alla L.R. 21/2008
    – o da programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali.

MASSIMALI DI SPESA

PER DIMENSIONE SIGNIFICATIVA DEGLI INTERVENTI SI INTENDE:

  • nel caso di investimenti di cui all’art.3, comma 1, lett. a1) e a2):
    • – Grandi Imprese singole: investimenti non inferiori a 10 Meuro;
    • – Grandi Imprese in collaborazione con PMI: investimenti non inferiori a 7,5 Meuro;
    • – PMI singole: investimenti non inferiori a 2 Meuro;
    • – PMI aggregate: investimenti non inferiori a 3,5 Meuro;
  • nel caso di investimenti di cui all’art.3, comma 1) lett. a3): investimenti non inferiori a 1 Meuro;
  • nel caso di investimenti di cui all’art.3, comma 1, lett. b) e lett. c): investimenti non inferiori a 250.000 Euro.

CONTRIBUTO

INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

L’AIUTO È CONCESSO NELLA FORMA DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FONDO PERDUTO.

L’importo massimo concedibile è calcolato in applicazione dei tassi di cofinanziamento previsti dal Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. UE n. 651/2014).

A titolo esemplificativo, le percentuali massime teoriche specifiche per tipologia di investimento e per dimensione d’impresa, sono le seguenti:

  • a) per le spese di cui alla lettera a) del paragrafo 3.4, l’intensità di aiuto per ciascun
    beneficiario, ai sensi dell’articolo 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”del Regolamento
    UE 651/2014, non supera:
    – il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
    – il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

L’intensità di aiuto può essere aumentata fino ad un massimo dell’80% delle spese ammissibili nei casi previsti dal comma 6 dell’art. 25 del Reg. UE n. 651/2014.

  • b) per le spese di cui alla lettera b) del paragrafo 3.4, l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario, ai sensi dell’articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del Regolamento UE 651/2014, non supera:
    – il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese,
    – il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Nel caso di investimenti collocati nelle aree di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dall’01.07.2014 al 31.12.2020 (GU C 209 del 23.07.2014)20, l’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le micro, piccole e medie imprese e concessa anche alle grandi imprese con il limite massimo pari al 10% dei costi ammissibili.

  • c) per spese di cui alla lettera c) del paragrafo 3.4, l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario, ai sensi dell’articolo 26 “Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca” del Regolamento UE 651/2014, non supera il 50% dei costi ammissibili.
    E’ rimessa al nucleo di valutazione, con mandato a negoziare, la possibilità di concedere una
    quota di contributo in c/capitale inferiore al massimo previsto dalla normativa.
  • Per la parte dell’investimento non coperta dal finanziamento agevolato i soggetti beneficiari possono presentare manifestazione d’interesse a valere sul Fondo unico rotativo per prestiti (FURP), linea di intervento 1.4 a 2), Sezioni “Industria, Artigianato e Cooperazione” e/o sul Fondo di garanzia Sezione 1 “Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori” POR CReO FESR Toscana 2007-2013 Linea 1 4 b 1).

Con tali strumenti può essere concesso un ulteriore aiuto fino al raggiungimento delle intensità massime previste dal Reg. (UE) n. 651/2014.

L’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione.

DOMANDE

Le domande di agevolazione potranno essere presentate

  • dal 6 marzo 2017 
  • fino al 7 aprile 2017
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