La Corte d’Appello di Milano si pronuncia in materia di c.m.s. e di usura

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Ordinanza Corte d’Appello di Milano, 24 giugno 2014

Con ordinanza del 24.06.2014, la Corte d’Appello milanese ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da due correntisti avverso la sentenza di primo grado, favorevole ad un istituto di credito cliente dello studio.

L’ordinanza è meritevole di segnalazione, in quanto i giudici hanno confermato di condividere l’orientamento del Tribunale milanese in materia di commissioni di massimo scoperto e di usura.

In particolare, la Corte ha rilevato la legittimità delle c.m.s., osservando che “(…) il percorso motivazionale che sorregge il conseguito convincimento dell’Organo giudicante si affida alla seguente scansione motivazionale: – la cms è stata oggetto di determinazione contrattuale, risultando espressamente indicata in percentuale (1,100%); – essa non costituisce una componente degli interessi od una modalità di calcolo degli stessi, essendo destinata ad operare su di un piano diverso ed a remunerare una diversa prestazione della banca; – conferma a tale interpretazione (sostenuta dalle istruzioni della Banca d’Italia e dalla giurisprudenza di legittimità) si rinviene a contrario nella nuova normativa in materia di cui alla L. n. 2/09 (…)”.

Con riguardo, invece, alla verifica del rispetto della soglia usura, i giudici hanno dichiarato che “(…) se, quindi, sino all’aggiornamento dell’agosto 2009, le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEG, non estendendo la rilevazione alle cms, disponevano in termini non conformi al disposto dell’art. 2 comma 1 parte prima L. n. 108/1996, è altrettanto indubbio che il TEG così rilevato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, era presentato a banche e intermediari come parametro di riferimento per il rispetto del tasso soglia d’usura e che in termini vincolanti erano richiamati i criteri di calcolo sanciti nelle istruzioni della Banca d’Italia; non si ritiene dunque di poter affermare, quanto al profilo civilistico, l’illegittimità dell’operato delle banche che (con riferimento alle cms ante L. n. 2/09) abbiano preso atto del TEG pubblicato in G.U. e si siano uniformate alle Istruzioni della Banca d’Italia (ante aggiornamento agosto 2009) nel procedere alla verifica del limite del TEG applicabile trimestralmente, né si ritiene di poter accertare il superamento del limite confrontando il tasso effettivo applicato dalla banca, comprensivo di cms, posto che tale verifica avrebbe ad oggetto dati non omogenei”.

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