Credito d’imposta R&S
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S tratta di una agevolazione per  Stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.

NOVITÀ CHE SI APPLICANO DA QUEST’ANNO: , viene concesso un anno in più per effettuare gli investimenti, viene innalzato da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare mentre l’aliquota aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili. E ancora: entrano nella platea dei beneficiari anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore.
AGEVOLAZIONE:  Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo
MASSIMALE: fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
SPESE AGEVOLABILI: tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
PERIODO DI RIFERIMENTO: la misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.
CUMULABILITA’: Il beneficio è cumulabile con: – Superammortamento e Iperammortamento; -Nuova Sabatini; -Patent Box; -Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE); -Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative; -Fondo Centrale di Garanzia.
BENEFICIARI: -Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano; -Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo; -Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.

MISE E AGENZIA DELLE ENTRATE: MODIFICHE 2017

Tra le novità, che si applicano da quest’anno, viene concesso un anno in più per effettuare gli investimenti, viene innalzato da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare mentre l’aliquota aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili.

  • E ancora: entrano nella platea dei beneficiari anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore.
  • Si tratta di novità significative, che hanno un impatto sul calcolo dell’incentivo:
  • a questo proposito, il documento di prassi fornisce istruzioni sulla determinazione dell’agevolazione, spiega con esempi come effettuare il calcolo sia con riferimento ai primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), sia ai successivi (dal 2017 al 2020) e risponde ad alcuni quesiti specifici.

UN ANNO IN PIÙ PER GLI INVESTIMENTI AGEVOLATI

Si allunga di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all’agevolazione:

per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020.

  • Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.

QUADRUPLICA IL TETTO MASSIMO ANNUALE 

Sale da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, fermo restando il fatto che le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a 30mila euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione.

  • Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell’importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo.
  • Nessuna novità, invece, con riguardo al momento in cui far valere il credito d’imposta:
    potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività di R&S.

L’ALIQUOTA SALE E DIVENTA UNICA

Più impulso all’incentivo con la nuova aliquota unica, più alta rispetto a quella fissata precedentemente.

  • Prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio, infatti, l’aliquota ordinaria del credito di imposta era fissata al 25% e saliva al 50% in relazione alla quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra muros.

Alla luce dell’ultimo intervento normativo, invece, la misura dell’aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata al 50% per tutti i costi ammissibili.

Una novità che semplifica anche il meccanismo di calcolo dell’agevolazione.

AMMESSE AL CREDITO LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SVOLTE PER COMMITTENTI ESTERI

PIÙ AMPI I CONFINI DELLA RICERCA AGEVOLABILE:

rientra anche l’attività di R&S svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere.

  • Per effetto di questa modifica il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene quindi equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo.

Anche questa novità trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e quindi, nella maggior parte dei casi, da quest’anno.

SEMPLIFICAZIONI PER LE SPESE DEL PERSONALE IMPIEGATO IN R&S

Via la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”.

  • Con la modifica apportata dalla Legge di bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), non occorre più suddividere il costo sostenuto per il “personale altamente qualificato” e quello sostenuto per il personale “tecnico” non in possesso del titolo di studio richiesto.

Le spese sostenute per quest’ultima categoria di lavoratori erano già state ammesse al beneficio in via interpretativa (circolare n. 5/E del 2016).

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