Dal regime dei minimi al regime forfetario molti sono stati i cambiamenti
prestazione occasionale

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La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016. In sintesi, il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

E’ un regime  introdotto nel 2014 e riservato alle Partite IVA che guadagnano fino a 15 mila euro lordi l’anno per i professionisti e 40 mila euro per i commercianti. Soglie che poi sono state modificate con la nuova Legge di Stabilità 2016. In paratica si tratta delle agevolazioni per le categorie

L’aliquota prevista dal nuovo regime dei minimi è un’imposta forfettaria pari al 15% e senza limiti di età e di permanenza, che scende per 3 anni (dal 2016 invece gli anni sono 5) al 10% per le nuove start up.

Inoltre, è previsto per chi accede un regime agevolato contributivo INPS, gli è consentito avere collaboratori, purché non si sostengano spese oltre i 5.000 euro lordi, esclusione dagli studi di settore, dalla tenuta contabile e possibibilità di sostenere fino al 49% del proprio reddito, per le eventuali collaboratori.

 

Con l’entrata in vigore della scorsa Legge di Stabilità, hanno preso il via numerose ed importanti novità circa i requisiti regime forfetario 2017, modificando di fatto l’articolo 9 della passata Legge Finanziaria.

Tale articolo, infatti, aveva previsto oltre l’introduzione del regime forfettario, anche una serie di requisiti e condizioni che limitavano molto la possibilità per i titolari di Partita IVA di accedere al regime. Tra tali condizioni, c’era la soglia dei ricavi calcolata sulla base dei coefficienti di redditività che per i professionisti era stata fissata sotto i 15000 euro e 40 mila euro per i commercianti.

Ora tutto questo è cambiato per effetto della precedente Legge di Stabilità, che ha previsto che dal 1° gennaio scorso, l’aumento le soglie dei ricavi fino a 30000 euro per i professionisti e + 10000 euro per tutte le medie e piccole imprese, per cui se per i commercianti prima il limite era di 40mila ora diventa 50mila euro.

Oltre a questa novità, che facilita e amplia la platea dei beneficiari, è stata prevista un’altra novità, ossia, la possibilità che dipendenti e pensionati di accedere al regime forfettario nel caso in cui svolgano un’attività in proprio, a patto però che il loro reddito non superi la soglia dei 30 mila euro.

Riguardo invece le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni).

In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.

il nuovo decreto Fisco 2017 ha bocciato la proposta di far rimanere nel regime dei minimi chi supera di poco il tetto dei compensi dei 15 mila euro. Secondo quanto richiesto, i professionisti aderenti al regime forfettario, che prevede il regime dei minimi per compensi entro i 15 mila euro, se avessero oltrepassato per due anni non consecutivi nel quinquennio la soglia prevista, avrebbero potuto applicare l’imposta sostitutiva al 27% solo sull’ammontare del reddito sopra la soglia limite. Ma questa proposta di aiuto fiscale, transitorio, non è stata approvata, per cui chi aderisce al regime forfettario e oltrepasserà anche solo di un euro il tetto dei compensi stabilito per la propria attività dovrà necessariamente passare alla (decisamente più pesante) tassazione ordinaria.

 

Regime forfettario requisiti 2017: Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di impresa, arti e professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di  presumere il possesso dei requisiti.

Possono accedere al regime agevolato forfetariose nell’anno precedente:

1) Non hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti presenti nell’allegato Legge si Stabilità, ossia, diversi a seconda del Codice Ateco dell’attività esercitata.

2) Non hanno sostenuto spese sopra ai 5.000 euro lordi di lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori anche se assunti a progetto ivi comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro.

3) Se il costo lordo degli ammortamento beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Nel calcolo di tale limite vanno inseriti:

·       I beni in locazione finanziaria, ossia, il costo pagato dal concedente;

·       Per i beni di locazione, noleggio comodato entro i limiti determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.

·       Beni promiscui detenuti dall’impresa, arte o professione e per uso personale e familiare, i quali concorrono per il 50%.

·       Non rientrano nel calcolo i beni il cui costo unitario non è superiore al limite fissato ai sensi dagli articoli 54 comma 2 e 102 comma 5 del TUIR.

·       Beni immobili acquisiti o utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione.

B) Limiti Ricavi e compensi per l’accesso al regime agevolato:

1) ai fini di individuazione del limite dei ricavi e compensi, non rientrano quelli derivanti dall’adeguamento agli studi di settore.

2) Nel caso di esercizio di sue attività con due differenti codici ATECO, il limite dei ricavi viene determinato sull’attività che ha generato più ricavi e compensi.

3) I limiti ricavi sono tra 15.000 euro e 40 mila euro mentre il compenso è fino a 15.000 euro lordi. Tale limite, è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016 per professionisti la soglia ricavi sale a 30mila euro e per le medie e piccole imprese a +10mila euro.

C) Sono esclusi dal regime forfetario:

  • Le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali IVA o regimi forfetari per la determinazione del reddito.
  • I soggetti non residenti, fatta eccezione di chi risiede in uno stato membro dell’unione Europea che assicuri uno scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito.
  • I soggetti che effettuano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.
  • Gli autonomi professionisti o esercenti arti o attività di impresa che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni.

 

Regime forfetario 2017 IVA e fattura: I contribuenti ai fini di accesso al regime forfetario, devono rientrare nei seguenti requisiti e condizioni in merito all’imposta sul valore aggiunto:

  • Non devono esercitare la rivalsa IVA per le operazioni nazionali.
  • Applicano alle cessione di beni intracomunitarie l’articolo 41 comma 2 bis del decreto legge 30 agosto 1993 n.331 convertito con modificazione dalla legge 29 ottobre 1997 n.427.
  • Applicano agli acquisiti di beni intracomunitarie l’articolo 38 comma 5 del DL  30 agosto 1993 n.331 convertito con modificazione dalla legge 29 ottobre 1997 n.427.
  • Applicano alla prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi articoli 7-ter e seguenti del decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972.
  • Applicano alle importazioni, esportazioni e alle operazioni assimilate le disposizioni le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della possibilità di acquistare senza IVA.

Per dette operazioni, i contribuenti non hanno diritto alla detrazione IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

I contribuenti nel regime forfetario salvo quanto sopra disposto, sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi sull’imposta valore aggiunto ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. Per le operazioni per quali invece risultano debitori IVA, va emessa la fattura o integrazione con l’indicazione della relativa aliquota, oltre al versamento IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quella di effettuazione delle operazioni.

Il passaggio dal regime ordinario al forfetario o viceversa, parte rispettivamente dall’ultimo di anno di applicazione dell’ordinario e dal primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Il calcolo per la determinazione della base imponibile per i contribuenti nel regime forfetario si effettua applicando l’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO assegnato all’attività.

I ricavi e compensi relativi al reddito nel regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta, a tal fine i contribuenti rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostituiva. Le eventuali perdite avute dal contribuente nell’anno precedente, possono essere calcolate in diminuzione del reddito.

 

Tassazione forfetari 2017 al 15% e riduzione al 5% per 5 anni:

Tassazione forfettari 2017 al 15 e al 5%: Al reddito imponibile dei contribuenti nel regime forfetario si applica un’imposta sostitutiva sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e IRAP pari al 15%.

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari dell’impresa, ovvero, se non fiscalmente a carico qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sugli stessi collaboratori, si calcola dal reddito determinato nella stessa modalità del presente comma. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo, applicando le regole IRPEF.

Riduzione di un terzo aliquota sostitutiva start up: Al fine di favorire le nuove imprese per il primo anno e per i successivi 4 anni, il reddito così determinato, è ridotto di un terzo, ossia, al 5% per 5 anni, a condizione che:

1) il contribuente non abbia esercitato nei 5 anni precedenti all’inizio dell’attività attività di impresa, arte o professione.

2) L’attività non sia la mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta, a meno che non rientri nella pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

3) nel caso in cui l’attività venga proseguita da un altro soggetto svolta in precedenza, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nell’anno precedente non sia oltre i limiti fissati per l’accesso al regime forfetario.

 

Agevolazioni fiscali e esonero obblighi:

Esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma obbligo della dichiarazione dei redditi, in oltre non sono tenuti a operare ritenute alla fonte ma nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del precettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta oltre che indicare l’ammontare dei redditi. Esonerati dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri ma hanno l’obbligo di utilizzare i modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all’attività svolta.

 

Regime forfettario contributi INPS 2017:

Regime forfetario contributi INPS: i contribuenti nel regime forfettario che svolgono attività di impresa hanno la possibilità di accedere al regime dei contributi INPS al 35% purché inviino specifica comunicazione all’Istituto entro il 28 febbraio 2017.

La comunicazione per ottenere la riduzione dei contributi INPS per le partite IVA nel regime forfettario come abbiamo detto sopra, va presentata dal contribuente forfettario ogni anno entro il 28 febbraio, al fine di certificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di accesso al regime agevolato dei contributi.

Tale comunicazione, può essere quindi presentata all’INPS per via telematica mediante la compilazione e poi l’invio dell’apposito modulo presente nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”.

Regime forfettario contributi INPS agevolati 2017 a chi spetta?

Possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% i titolari di partita IVA nel regime forfettario che:

  • svolgono attività d’impresa;
  • devono iscriversi obbligatoriamente alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.

Non possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% i contribuenti nel regime forfettario che:

  • svolgono attività professionali non soggette all’iscrizione obbligatoria alla Camera di Commercio e né alla cassa professionale;
  • hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.

 

Ricordiamo inoltre che per le comunicazioni presentate oltre il termine, le agevolazioni contributive partono dal successivo anno.

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