Decreto Covid 19: 500 euro ad agenti
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Di seguito il teteam managersto parziale:

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di
rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività
di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati
nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi
residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un’indennità mensile
pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione
dell’attività. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della regione interessata, da
trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nel limite di spesa
complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di
cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di
spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che
provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le
istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri
provvedimenti concessori.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell’articolo 36.

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