Decreto Destinazione Italia, la lotta ai furbetti

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Mentre il governo affronta la discussione del decreto “Destinazione Italia” i professionisti del settore fanno sentire la loro voce, in particolare il settore RC auto è quello che nel corso del tempo è risultato il più indebolito dalla crisi, come abbiamo rilevato in precedenza gli italiani a causa delle tariffe troppo elevate hanno deciso chi di spostarsi con il trasporto pubblico, chi con

Le truffe sono il danno maggiore a tutto il settore, alcune novità per combatterle
Le truffe assicurative sono uno dei fattori che più hanno inciso negli anni nel mettere a dura prova e poi in crisi tutto il comparto assicurativo, recentemente però sono state introdotte alcune importanti modifiche proprio per fare terra bruciata intorno ai furbetti.
Uno di questi provvedimenti riguarda il danno biologico, che dovrà essere appurato tramite documentazione idonea e tramite testimoni. Spesso però i testimoni vengono “reclutati” per esporre una versione attraverso la quale si ottiene il risarcimento; come da testo di legge, (articolo 8 comma 3-bis)
”L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta”
in poche parole i testimoni per essere ammessi devono essere identificati subito, al momento del sinistro, altrimenti sarà necessario dimostrare che quei testimoni erano effettivamente presenti sul luogo del sinistro al momento in cui è avvenuto.

Anche per i “testimoni di professione” le cose si fanno più difficili, sarà possibile infatti escluderli tramite la consultazione dell’archivio informatico, qualora risultasse dalla verifica che tali soggetti hanno partecipato come testimoni in altri processi inerenti un sinistro, non potranno essere ammessi a testimoniare.

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