La disciplina consumeristica non trova applicazione se il fideiussore garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte da una società

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Tribunale di Bologna, 12 giugno 2014, n. 20870 (leggi la sentenza per esteso)

È questo uno dei principi espressi nella recentissima sentenza n. 20870/2014 emessa in data 12 giugno 2014 dal Tribunale di Bologna, il quale, dopo aver affrontato una serie di eccezioni sollevate dalla società attrice, utilizzatrice di un bene strumentale concesso in leasing, con riferimento al garante ha affermato che: “la parte utilizzatrice è operatore commerciale, e non può avvalersi della più pertinente tutela apprestata per il consumatore; anche la fideiussione, d’altro canto, avendo natura accessoria al contratto commerciale, deve essere qualificata come un contratto ad uso del commercio, stipulato per finalità estranee alla sfera della vita privata del garante, e non beneficia della tutela del codice del consumo”.

Le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Bologna sono le stesse a cui era giunta qualche anno prima la Cassazione.

La Suprema Corte, sul punto, si è espressa, infatti, nei termini che seguono: “La tutela del consumatore è da escludere quando il contratto di fideiussione è stato concluso da una persona fisica che agisce a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale” (Cass. 29.11.2011, n. 25212).

Detta pronuncia, come noto, risulta pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Infatti, con sentenza 17 marzo 1998, emessa a seguito di richiesta di interpretazione pregiudiziale della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 n.85/77/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la Corte di Giustizia Europea ha escluso l’applicabilità della tutela del consumatore nel caso in cui il contratto di fideiussione risulti concluso da una persona fisica che non agisce nell’ambito di un’attività professionale.

Muovendo da tali condivisibili premesse, la Suprema Corte di Cassazione ha quindi proposto un’interpretazione restrittiva dell’articolo 1469 cod. civ., precisando che la qualità del debitore principale «attrae» quella di fideiussore/garante ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore.

Ragion per cui, nel caso in cui la fideiussione sia stata rilasciata a garanzia di obbligazioni derivanti da rapporti imprenditoriali, il garante non può essere qualificato come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta”, ed invocare la tutela prevista dal Codice del Consumo.

In definitiva, possiamo senz’altro affermare che la disciplina del Codice del Consumo risulta ontologicamente incompatibile in tutti quei casi in cui sia stato garantito l’adempimento delle obbligazioni assunte da una società.

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