Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche
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La Banca d’Italia, nell’ambito del Provvedimento dell’8 novembre 2016 relativo alle “Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”, ha affrontato anche la materia del social lending.

Banca d’Italia definisce il social lending (o lending based crowdfunding) “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto”.

I gestori dei portali on-line, i soggetti che prestano (finanziatori) o raccolgono (prenditori) fondi tramite i portali possono operare, esclusivamente, nell’ambito di alcune attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti (attività bancaria, raccolta del risparmio presso il pubblico, concessione di credito nei confronti del pubblico, mediazione creditizia, prestazione dei servizi di pagamento, ecc.).

Non è considerata raccolta di risparmio l’acquisizione di fondi da versare in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento dai gestori, purché autorizzati a operare come istituti di pagamento, di moneta elettronica o intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di pagamento oppure la ricezione di emissione di moneta elettronica effettuata dai gestori purché a tal fine autorizzati.

Per i prenditori non è raccolta di risparmio tra il pubblico il conseguimento di fondi attraverso una trattativa personalizzata con i singoli finanziatori, intendendo per personalizzata la trattativa in cui le parti possono intervenire sulle clausole contrattuali e il gestore del portale svolge, esclusivamente, un’attività di supporto. I prenditori possono utilizzare solo piattaforme che prevedono la personalizzazione delle trattative e possono dimostralo attraverso un’adeguata informativa pubblica, in caso contrario potrebbe configurarsi l’esercizio abusivo della raccolta del risparmio. Ugualmente, non è raccolta di risparmio l’acquisizione di fondi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

Pur se non espressamente riportato nel Provvedimento, è dato per acquisita la previsione di un limite massimo, d’importo contenuto, per le operazioni attraverso il portale on line.

Infine, l’attività di raccolta a vista e di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata è vietata per finanziatori e prenditori, mentre la raccolta è possibile senza alcuna limitazione per le banche che svolgono attività di social lending attraverso portali on-line.

La nuova normativa entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

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