Oggi dobbiamo ricondurre la locuzione “incidente stradale” a qualunque impedimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale e determini un rischio per la collettività anche se solo potenziale almeno quando chi è alla guida è in stato di ebbrezza.
Spetterà quindi al giudice stabilire se l’evento che si è verificato ha in qualche modo interrotto o turbato lo svolgimento normale della circolazione stradale così da rilevare (eventualmente) la potenziale idoneità a creare un danno o a creare un pericolo per la collettività circolante.
La Corte suprema ha quindi sottolineato che non si può prescindere dall’accertamento di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del conducente e l’incidente così da non applicare l’aggravante sempre e comunque ma solamente nei casi in cui l’incidente sia determinato da tale fattispecie.