E’ sempre di scottante attualità il tema del condono edilizio
Di recente il giudice penale della Sezione Distaccata di Ischia, dottor Felice Pizzi, ha respinto l’istanza di un cittadino, che aveva chiesto la revoca della demolizione ingiunta dalla Procura della Repubblica per un fabbricato, situato a Barano.
CARINI

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Di recente il giudice penale della Sezione Distaccata di Ischia, dottor Felice Pizzi, ha respinto l’istanza di un cittadino, che aveva chiesto la revoca della demolizione ingiunta dalla Procura della Repubblica per un fabbricato, situato a Barano. La costruzione è abitata: con un articolato ricorso del legale di fiducia era stata chiesta la revoca dell’ordine di demolizione, emesso a seguito di processo penale ai sensi dell’articolo 444 del codice penale, poiché nelle more era intervenuta la sanatoria ad opera del Comune.

Il fabbricato, di circa novanta metri quadri, sanato dal Comune di Barano per la porzione destinataria della demolizione, era stato ampliato dopo il termine ultimo del condono di una ulteriore cinquantina di metri quadri.

Nella decisione il giudice ha criticato l’ufficio tecnico comunale, che cita una sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto non ostativi i lavori di modesta entità realizzati sul fabbricato oggetto di condono edilizio dopo la data utile. Ilgiudice ha precisato che il richiamo non era pertinente nel caso specifico in quanto si era trattato ben altro che di piccoli e limitati lavori, ma si era in presenzadi rilevanti ampliamenti dell’originario manufatto abusivo e, quindi, dovranno essere demoliti insieme alla opera già destinataria della demolizione.

Il magistrato ha pure ritenuto che non costituisce motivo valido per la sospensione della esecuzione la circostanza che l’interessato che la occupa non disponga di altro alloggio ed abbia avanzato al Comune la richiesta che essa, acquisita al patrimonio comunale, gli sia concesso a titolo di affitto.

La presa di posizione del magistrato diventa quindi importante, e apporta un ulteriore tassello all’annoso e sentito dibattito sulle demolizioni, anche perché della mancanza di chiarezza a farne le spese sono sempre i cittadini,mancanze a cui non è estraneo l’operato dei Comuni. A distanza di circa tre decenni dalla sua realizzazione, il privato, che ha pagato profumatamente professionisti, oblazione, oneri di urbanizzazione, danno ambientale, si vede dichiarare inservibile per lo scopo il condono edilizio.

A questo punto, anche secondo alcuni qualificati addetti ai lavori,i Comuni e lo Stato dovrebbero restituire quanto hanno preso dal cittadino, ingenerando ingiustificate aspettative.

Di fatto, il calvario delle demolizioni riprenderà inesorabile il suo corso fino a quando il legislatore non avrà il coraggio di sottrarre la materia al giudice penale, che oggi esercita il potere surrogatorio dei Comuni inadempienti, dei quali l’autonomia gestionale non è presa in considerazione dalla magistratura.

Una sentenza, quella del giudice penale, di cui le amministrazioni dovranno necessariamente tener conto nell’esame delle istanze di sanatorie pendenti, che a tal punto potrebbero servire a ben poco, oltre che penalizzare i cittadini, alleggerendo per giunta le loro tasche.

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