Il superbollo sarà dovuto anche per i veicoli che beneficiano di esenzioni regionali dal bollo auto.
Inoltre, lo schema tariffario di quest’ultimo resta invariato, con la classe di importo più favorevole che continua a comprendere anche le vetture Euro 4, nonostante esse non siano più da considerare “ecologiche”. Sono le due novità in materia di bollo auto finora poco note, fra le tante contenute nello schema del Dlgs di riforma dei tributi locali varata dal Governo a maggio e ora al vaglio delle commissioni parlamentari.
Superbollo
L’articolo 13, comma 2 dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale» introduce una modifica destinata a incidere significativamente sulla disciplina del cosiddetto superbollo auto (che è un’addizionale erariale al bollo auto incassato dalle Regioni). Dal 2026, il superbollo sarà dovuto anche nei casi in cui la normativa regionale (o di una Provincia autonoma) preveda l’esenzione dalla tassa automobilistica. Resterà invece esclusa la debenza dell’addizionale nei casi in cui l’esenzione sia stabilita da una norma statale.
Il nuovo assetto attua l’articolo 13 della legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023), che prevede la trasformazione di alcuni «tributi propri derivati» in «tributi propri regionali», dotati quindi di maggiore autonomia. In tale contesto, il superbollo – che resta tributo statale – viene sganciato dalle discipline agevolative locali, in coerenza con i principi del federalismo fiscale.
Attualmente, l’addizionale è dovuta per autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con potenza superiore a 185 kW: 20 euro per ogni kilowatt eccedente tale franchigia. L’importo si riduce in base all’anzianità del veicolo: del 40% dopo 5 anni, del 70% dopo 10, dell’85% dopo 15, con esenzione totale dopo 20 anni dalla costruzione del veicolo.
La base normativa è contenuta nell’articolo 23, comma 21 del Dl 98/2011, come integrato dalla legge 214/2011. Nell’ambito della risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01133 del 19 luglio 2023, è stato evidenziato che il gettito del superbollo ha mostrato un andamento crescente: da circa 127 milioni di euro nel 2018 a 197 milioni nel 2022. Tuttavia, gli effetti sul gettito di una riduzione delle vendite di auto di lusso andrebbero correttamente valutati per un’eventuale abrogazione, come più volte promesso dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, anche subito dopo l’approvazione dello schema di Dlgs.
In ogni caso, quest’ultimo fa chiarezza sul rapporto tra esenzione regionale dal bollo e debenza dell’addizionale erariale, oggetto di molte sentenze in passato. Tra queste, la 14704/5/2022 della Cgt di primo grado di Roma ha accolto il ricorso di un contribuente proprietario di un’auto ibrida immatricolata nel Lazio, esentata dalla normativa regionale. L’agenzia delle Entrate aveva comunque richiesto il superbollo (1.300 euro), ma i giudici hanno ritenuto che l’esenzione dal tributo principale comportasse anche quella dell’addizionale. Con le nuove disposizioni, situazioni di questo tipo non si ripeteranno: le esenzioni regionali non avranno più effetti sul superbollo.
Le tariffe per classe Euro
L’articolo 20 dello schema di Dlgs dispone un adeguamento della denominazione della classe tariffaria più favorevole. Quando l’attuale sistema entrò in vigore (2007), lo standard anti-emissioni inquinanti più avanzato era l’Euro 4, che per questo fu l’unico ammesso alla tariffa più bassa assieme alla Euro 5, che all’epoca era attesa entro un paio d’anni. Ora lo schema ridenomina la classe corrispondente a tale tariffa: da «Euro 4 ed Euro 5» a «Euro 4, Euro 5 e superiori»; analogamente fa con i motocicli («Euro 3 e superiori»).
Si tratta di un riconoscimento formale degli standard Euro successivi, finora inseriti in quella classe solo di fatto. Nella sostanza, la modifica formale è un segnale che per ora non s’intende “retrocedere” l’Euro 4 a una classe tariffaria meno favorevole, nonostante sia ormai considerata tanto obsoleta da essere stata oggetto di rottamazioni con incentivi statali.
In altri termini, a seguito della riforma, la normativa sul bollo non si è evoluta in parallelo con l’evoluzione di quella in materia di standard ambientali, che dal 2007 a oggi ha introdotto le categorie Euro 5, Euro 6, Euro 6D-Temp, Euro 6D ed Euro 6E (tralasciando alcuni passaggi intermedi meno rilevanti). Verosimilmente, non si vuol gravare sulle tasche di chi non può cambiare auto.