Fiduciarie, arriva la vigilanza Bankitalia

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Più attenzione agli aspetti organizzativi, al sistema dei controlli e agli assetti proprietari; regole semplificate per gli intermediari di minori dimensioni, come i confidi, e per le fiduciarie per le quali si prevede la vigilanza di Banca d’Italia se controllate da banche o aventi un capitale sociale superiore a 240 mila euro.

Lo prevede il provvedimento posto in consultazione dalla Banca d’Italia nei giorni scorsi e con il quale vengono dettate «Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari», in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010.

Il provvedimento conferma le principali scelte operate a suo tempo dalla Banca d’Italia con la prima bozza posta in consultazione nel 2012 e, in particolare, l’estensione della disciplina prudenziale delle banche agli intermediari finanziari, categoria nella quale rientrano le società di credito al consumo, le società di factoring e di leasing.

Le nuove norme, recependo le indicazioni e le osservazioni fatte dal mondo associativo, ampliano i margini di flessibilità riconosciuti agli intermediari, allo scopo di rispondere più efficacemente alle richieste di alcune fasce e/o tipologie di operatori, ove ritenute compatibili con le esigenze della sana e prudente gestione.

In particolare, le modifiche più significative apportate alla prima bozza di disposizioni sottoposta a consultazione nel 2012, riguardano i seguenti aspetti.

1. Autorizzazione: lo schema delle disposizioni è stato rivisto al fine di allinearlo con quello applicabile alle banche. Inoltre, è stato espressamente previsto che gli intermediari finanziari possano adottare la forma cooperativa, abbassando la soglia di capitale minimo ( 1,2 mln in luogo di 2 mln) per gli intermediari finanziari che adottano tale forma giuridica.

2. Assetti proprietari: sono stati meglio precisati i criteri di valutazione della reputazione e della solidità finanziaria del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in un intermediario finanziario, presi in considerazione dalla Banca d’Italia per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto di tale partecipazione.

3. Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni: lo schema delle disposizioni ha la finalità, da un lato, di adeguare le regole organizzative degli intermediari finanziari a quella degli altri soggetti vigilati, dall’altro, di modulare le previsioni in relazione a dimensione, complessità e natura dell’attività svolta da tali soggetti.

Le nuove disposizioni introducono i criteri identificativi dei cosiddetti «intermediari minori» (come per esempio i confidi), prevedendo particolari semplificazioni per questi ultimi. In particolare, è stata riconosciuta agli «intermediari minori» la possibilità che il presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica svolga funzioni esecutive. Quanto all’articolazione delle funzioni di controllo, le modifiche apportate tengono conto dell’esigenza, manifestata da numerosi partecipanti alla consultazione, di contenere i costi legati alla costituzione di funzioni di controllo separate sul piano organizzativo. In dettaglio:

– è stata estesa a tutti gli intermediari finanziari, e non solo a quelli minori, la possibilità di affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi (c.d. controlli di secondo livello) a un’unica funzione;

– agli «intermediari minori» è stato concesso di affidare tutti i controlli, diversi da quelli di linea, a un’unica funzione.

Banca d’Italia detta nuove disposizioni con specifico riferimento alle fiduciarie per le quali si introduce una specifica procedura di autorizzazione e vengono previste nuove regole sugli assetti proprietari e sui controlli, disegnate sul modello previsto per la generalità degli intermediari.

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