Finanziamenti a tasso agevolato alle soc. cooperative in Piemonte
Aiuti per informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità in Piemonte

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L.. 49/1985, “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”.
Concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle soc. cooperative (PMI), operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
FINALITÀ: Concessione di finanziamento di investimenti riguardanti progetti finalizzati a:
A)- all’aumento della produttività o dell’occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa; – alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo,
B)- alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;
C)- alla realizzazione ed all’acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi;
D) all’ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera A);
Beneficiari: Cooperative, compresi i consorzi in forma cooperativa che operano nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
IMPORTO FINANZIAMENTO: non superiore al 70% della spesa, al netto IVA, tenendo conto delle capacità di autofinanziamento.
FINANZIAMENTO MASSIMO: Euro 2.000.000,00.
DOMANDA: bando aperto. Domande a Sportello.

PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e s.M.I., titolo i. Fondo rotativo “foncooper – regione piemonte”. Modalita’ e procedure per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative (pmi), escluse
quelle di abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria.

FINALITA’

L’intervento consiste in finanziamenti a tasso agevolato a favore di società cooperative, escluse quelle di abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria finalizzati all’aumento della produttività e/o dell’occupazione.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento a tasso agevolato le società Cooperative, compresi i consorzi in forma cooperativa (di seguito denominati soggetti beneficiari), esclusi quelli di abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria.

REQUISITI

I soggetti beneficiari devono essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese e all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le P.M.I., sia a mutualità prevalente (articoli 2511 e seguenti del codice civile) che non prevalente purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti dall’art. 2514 c.c. per le Cooperative a mutualità prevalente:

  • Divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  • divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  • obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I soggetti beneficiari devono altresì avere sede operativa nel territorio regionale alla data della domanda e avere almeno un bilancio approvato e depositato (corredato dalla ricevuta di deposito al Registro delle Imprese) secondo i termini previsti dal codice civile.

Si fa eccezione alla richiesta del bilancio per il soggetto beneficiario nei seguenti casi:

  •  per i consorzi di nuova costituzione se sono formati da società cooperative che sono in grado di produrre almeno un bilancio approvato e depositato alla data della domanda;
  • per le società cooperative di nuova costituzione formate in prevalenza da lavoratori dipendenti coinvolti in processi di crisi aziendale che intendono utilizzare lo strumento per la salvaguardia dell’occupazione, continuità aziendale e promozione dell’imprenditorialità.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Attuazione di progetti finalizzati a:

  • a) all’aumento della produttività o dell’occupazione o di entrambe mediante incremento e/o
    ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa; alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo;
  • b) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;
  • c) alla realizzazione ed all’acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi;
  • d) all’ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera a).

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, fatturate successivamente alla data di presentazione della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale), di beni materiali distinti in:

  • Investimenti immobiliari e impianti fissi
    – l’acquisizione di aree e/fabbricati (compresi i terreni);
    – l’esecuzione di opere murarie (ristrutturazioni in genere);
    – la realizzazione di impianti fissi (impianto ancorato a struttura muraria quindi non asportabile);
  • Investimenti produttivi
    – l’acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti (elettrici, idraulici e tecnici), ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria, connessi esclusivamente all’attività aziendale.

Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute (fatturate) successivamente alla data di presentazione della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale), per i seguenti beni immateriali: licenze, brevetti e marchi.

FINANZIAMENTO

L’ammontare del finanziamento a tasso agevolato non può essere superiore al 70% della spesa ammissibile tenendo conto delle capacità di autofinanziamento, nel limite di Euro 2.000.000,00.

L’intervento si concretizza in un finanziamento in via anticipata che può essere erogato in 3 tranches (ripartizione massima) e precisamente:

  • – prima tranche: pari al 30% del finanziamento concesso in via anticipata subordinata alla produzione di idonea documentazione che attesti l’avvio dell’investimento e di altra documentazione prevista dalla determinazione di ammissione;
  • – seconda tranche: ulteriore 30% del finanziamento concesso dopo l’approvazione della rendicontazione della prima tranche, che avverrà con comunicazione scritta al soggetto beneficiario da parte dell’Amministrazione regionale;
  • – terza tranche: ulteriore 35% del finanziamento concesso dopo l’approvazione della rendicontazione della seconda tranche, che avverrà con comunicazione scritta al soggetto beneficiario da parte dell’Amministrazione regionale.

GARANZIA

E’ previsto a Garanzia il privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio oggetto degli investimenti; nessun altra garanzia, di qualsiasi natura, deve essere richiesta; il privilegio può essere costituito anche sui beni di proprietà di terzi, oggetto degli investimenti da finanziare pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della cooperativa; qualora ciò non fosse possibile è data facoltà alla cooperativa di sostituire con idonea garanzia pari all’ammontare del valore dell’investimento.

  • Gli investimenti immobiliari e gli impianti fissi sono soggetti a vincolo di destinazione, alla tipologia di investimenti nell’ambito del progetto presentato, per la durata di 10 anni dalla data di concessione.
  • Gli investimenti produttivi sono soggetti a vincolo di destinazione, alla tipologia di investimenti nell’ambito del progetto presentato, per la durata di 3 anni dalla data di concessione.

Nel periodo intercorrente tra la scadenza del vincolo di destinazione e la scadenza del finanziamento il soggetto beneficiario deve:

  • a) o procedere con l’estinzione anticipata;
  • b) o sostituire il privilegio con una idonea garanzia;
  • c) essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.

DOMANDE

Bando aperto: domande a sportello.

 

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