Finanziamento agevolato per le nuove imprese sociali, cooperative e onlus

AllegatoA/FINALITA’: agevolare le imprese sociali,  già costituite o ancora da costituire, che perseguono finalità di utilità sociale e di interesse generale.
OBIETTIVO: avorire la nascita o la crescita di imprese sociali, cooperative sociali (e relativi consorzi) e società cooperative aventi qualifica di onlus.
BENEFICIARI: 1) imprese sociali costituite in forma di società; 2) cooperative sociali e relativi consorzi che  hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali; 3) società cooperative aventi qualifica di Onlus.
AGEVOLAZIONE: L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il territorio nazionale.
CONTRIBUTO: per i programmi che prevedono investimenti non superiori a 3 milioni di euro e che rientrano nel campo di applicazione del De Minimis al finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo a fondo perduto non rimborsabile, del 5% delle spese ammissibili complessive.
SPESE MASSIME E MINIME AMMISSIBILI: i programmi di investimento devono presentare spese ammissibili, al netto IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO: al tasso agevolato di 0,5%, ha una durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni.
FINANZIAMENTO BANCARIO: al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato dalla banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione Ministero-ABI- CDP.
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO: il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario saranno regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80%, di cui la quota di finanziamento bancario sarà pari al 30% e la quota di finanziamento agevolato sarà pari al 70%.
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI: la misura è dotata di 223 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati e 23 milioni di euro per la concessione dei contributi in conto capitale.
DOMANDA: procedura aperta, domande a sportello.

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE SOCIALI

DIFFUSIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA SOCIALE

Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale con decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

  • Con decreto del  Ministro dello sviluppo economico  sono state stabilite le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di finanziamento agevolato e con ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in forma di contributo non rimborsabile.
  • Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornite indicazioni utili per la migliore attuazione della misura.
  • E’ stata infine sottoscritta la Convenzione fra Ministero dello sviluppo economico, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti che, oltre a specificare aspetti puntuali della disciplina del finanziamento agevolato, detta le regole affinché le banche in possesso di specifici requisiti di esperienza nell’erogazione di finanziamenti all’economia sociale, possano aderire alla Convenzione e assumere il ruolo di “banche finanziatrici”, fra le quali le imprese sceglieranno la banca cui rivolgersi per ottenere la delibera di finanziamento, preliminare alla presentazione della domanda di agevolazione.

BENEFICIARI

SONO TRE LE TIPOLOGIE DI BENEFICIARI:

  1. imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017 (ex D.Lgs n. 155/2006) e ss.mm.ii. costituite in forma di società;
  2. cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e ss.mm.ii. e relativi consorzi, che con D.Lgs 112/2017 hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali;
  3. società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997 e ss.mm.ii.

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il territorio nazionale.

  • Per i programmi che prevedono investimenti non superiori a 3 milioni di euro e che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, al finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo non rimborsabile, nel limite massimo del 5% delle spese ammissibili complessive.
    Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014).
  • I programmi di investimento devono presentare spese ammissibili, al netto IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro. Il finanziamento, al tasso agevolato di 0,5%, ha una durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni.
  • Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato dalla banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione Ministero-ABI- CDP del 28 luglio 2017 (pdf).
  • Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario saranno regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80%, di cui la quota di finanziamento bancario sarà pari al 30% e la quota di finanziamento agevolato sarà pari al 70%.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

Gli incentivi sono rivolti a programmi di investimento che perseguano uno dei seguenti obiettivi:

  • incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati
  • inclusione sociale di persone vulnerabili
  • salvaguardia e  valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali
  • conseguimento di ogni altro beneficio derivante da attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di comunità o territorio.

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese:

  • a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;
  • b) organici e funzionali all’attività esercitata;
  • c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
    Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
    L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese ai sensi dell’articolo 5, comma 1, antecedentemente alla presentazione della domanda;
  • d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai Regolamenti de minimis applicabili di cui all’articolo 6, comma 4.

ULTIMAZIONE PROGRAMMI

I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all’articolo 6, comma 1.

  • Su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria, il Ministero può autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a 6 mesi.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento nonché coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso sostenute dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di
presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

  • a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
  • b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
  • c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
  • d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  • e) brevetti, licenze e marchi;
  • f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla
    realizzazione del progetto;
  • g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e
    direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
  • h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
  • i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
  • l) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.

SPESE ESCLUSE

  • a) relative ai beni acquisiti con il sistema del leasing;
  • b) per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
  • c) effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
  • d) relative a commesse interne;
  • e) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • f) notarili e relative al pagamento di imposte e tasse;
  • g) relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimento;
  • h) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

RISORSE FINANZIARIE

La misura è dotata di 223 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati e 23 milioni di euro per la concessione dei contributi in conto capitale.

  • Una quota pari al 60% delle suddette risorse è riservata annualmente alle PMI, come definite dall’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014. Nell’ambito della predetta riserva, il 25% è destinato alle micro e piccole imprese.

DOMANDA

Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice selezionata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione MISE–ABI–CDP.

PROCEDURA APERTA. DOMANDE A SPORTELLO.

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