Gli agricoltori in regime speciale ai fini Iva godono, per adesso, dell’esonero dalla trasmissione telematica del registro dei corrispettivi

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new hollandIn caso di volume di affari dell’azienda agricola superiore a 400 mila euro, la trasmissione telematica del registro dei corrispettivi dovrà avvenire a far data dal 1° luglio 2019 e per gli altri casi a partire dal 1° gennaio 2020

Tale adempimento, istituito dal Dlgs 127/2015, prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri relativi alla vendita al dettaglio. Per la generalità dei contribuenti tale obbligo entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2020; il DL 119/2018 ha però previsto, per i contribuenti con volume di affari superiore a 400.000 euro annui, di anticipare l’entrata in vigore di tale trasmissione al 1° luglio 2019.

NESSUN OBBLIGO. In ogni caso il DM del 10 maggio 2019, tra le varie cessioni temporaneamente esonerate dalla comunicazione, ha ricompreso le cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, Dpr 633/72 effettuate dagli imprenditori agricoli in regime di esonero. Tali cessioni infatti non richiedono alcun obbligo di certificazione fiscale da parte del produttore. Questo significa che l’imprenditore agricolo che vende al minuto le pesche prodotte in azienda sarà esonerato dalla comunicazione. Discorso diverso invece per la cessione dei prodotti trasformati o manipolati di cui al DM 13 febbraio 2015, che non rientrano nella predetta Tabella A, per i quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con annotazione nel registro dei corrispettivi.

ESEMPIO PRATICO. Per esempio, se nel caso di prima l’imprenditore agricolo vende anche i succhi di frutta prodotti con le proprie pesche, ai fini reddituali la cessione di tale prodotto, essendo nella lista del DM 13 febbraio 2015, rientra nell’ambito del reddito agrario ma ai fini Iva non beneficia del regime speciale (perché a differenza delle pesche non è in Tabella A) è pertanto la sua cessione segue gli ordinari adempimenti Iva. Questo significa che in caso di volume di affari dell’azienda superiore a 400.000 euro la trasmissione telematica dovrà avvenire telematicamente a far data dal 1° luglio 2019 e per gli altri casi a partire dal 1° gennaio 2020.

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