I costi chilometrici delle auto aziendali contenuti nelle tabelle Aci nel 2023 saranno più alti
Gli aumenti delle tabelle Aci per le auto aziendali, recepiscono le variazioni del caro carburante e i crescenti costi delle ricariche.
carburante

Articolo del

Gli aumenti delle tabelle Aci per le auto aziendali, recepiscono le variazioni del caro carburante e i crescenti costi delle ricariche.

Le cose cambiano se il carburante lo paga l’azienda 

L’incremento penalizza in particolare i dipendenti assegnatari di veicoli che contrattualmente devono sostenere a proprie spese i rifornimenti, visto che la variazione aumenta il loro imponibile ma i costi di carburante o ricariche sono a loro carico. Per gli altri, invece, l’aumento di imponibile riproduce semplicemente il valore aggiornato di quello che ottengono.

La soglia di esenzione

Peraltro la soglia generale di esenzione delle erogazioni in natura, pari a 3mila euro per il periodo di imposta 2022, dal 2023 tornerà al valore ordinario di 258,23 euro, sicchè, a differenza di quest’anno, in cui tale plafond era sufficiente ad assorbire il valore del benefit di buona parte delle vetture concesse in uso promiscuo, nel 2023 solo in pochissimi casi (assegnazioni per pochi giorni in un anno) l’esenzione potrà operare e, dunque, di fatto, tali auto torneranno imponibili a valori maggiorati.
In sintesi, la disciplina prevede che l’utilizzo di un’auto, anche per finalità personali, messa a disposizione dall’azienda ai dipendenti o ai collaboratori in regime di reddito di lavoro assimilato, genera un compenso in natura che deve essere quantificato. 
In generale, l’articolo 1, comma 632, della legge 160/2019, ha modificato la disciplina sulla quantificazione dei fringe benefit relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo, collegandola a percentuali forfettarie crescenti in base alle emissioni di Co2 dei mezzi di trasporto stessi da applicare al costo chilometrico desumibile dalle tabelle Acu moltiplicato per la distanza convenzionale di 15.000 km.

Le vecchie regole 

Per i veicoli immatricolati e assegnati ante 1° luglio 2020, si continuano ad applicare le vecchie regole. Nei casi in cui l’assegnazione in uso promiscuo del veicolo avvenga dopo il 1° luglio 2020 e il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il regime fiscale da applicare deve essere ricercato nei principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente e dunque individuato analiticamente, tenuto conto dell’uso privato del mezzo (risoluzione 46/2020 dell’agenzia delle Entrate).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI