Il crowdfunding fa la start-up

Ancora nessun commento

start-upPuò essere qualificata start-up innovativa la creazione di un apposito portale web, cosiddetto «civic crowdfunding», cioè del crowdfunding non finalizzato alla partecipazione nel capitale di soggetti imprenditoriali ma, piuttosto, alla raccolta di fondi per finanziare iniziative non imprenditoriali, siano queste svolte da soggetti privati.

Il progetto di utilizzare uno strumento tipico della new economy (il portale web) per promuovere iniziative di pubblico interesse, in particolare attraverso la raccolta di fondi, sembra configurare start-up a vocazione sociale che potrebbe, in via astratta, risultare riconducibile alla previsione di cui all’art. 25, 4 comma 4, del dl n. 179/2012. Ciò, anche alla luce della considerazione che le «attività editoriali» appaiono presenti in modo percentualmente preponderante o comunque rilevante tra quelle svolte da tale tipologia di start-up a vocazione sociale. Pertanto la start-up ma vocazione sociale va iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. Queste le importanti indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 2015 prot 6059 del ministero dello sviluppo economico, divisione VI, registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali.

Conferimento impresa individuale in società a responsabilità limitata unipersonale – Può rientrare in una start-up innovativa il conferimento dell’intera azienda avente a oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società uni personale, di cui il conferente (già titolare dell’impresa individuale) sia unico socio. Ovviamente tale attività non deve essere stata esercitata per un periodo superiore a 48 mesi complessivi, intendendosi per tali, tanto la parte esercitata pretrasformazione, quanto quella successiva alla trasformazione stessa. È evidente che se così non fosse, verrebbe meno il criterio della continuazione dell’attività, che supporta tale ricostruzione. Queste le precisazioni contenute nella circolare 19 gennaio 2015, prot. 6057 del ministero dello sviluppo economico divisione VI, registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali.

I tecnici del Mise evidenziano che la trasformazione (a differenza della scissione, fusione e cessione d’azienda, o ramo di essa) non rientra giustamente tra i requisiti ostativi al riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del dl 179/2012. Tuttavia, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società. Da tutto ciò il Mise ritiene che possa consentirsi all’impresa individuale di accedere al regime della sezione IX del dl 179 del 2012, riservato alle start-up.

Aggiornamento notizie start-up innovative – Dal ritardato dell’aggiornamento delle notizie start-up innovative non può discendere l’automatica cancellazione della start-up (o incubatore) dalla sezione speciale. del registro imprese. Si può quindi delineare un procedimento in cui l’ufficio rilevata la causa originante la cancellazione, informi tramite Pec la start-up (o incubatore) dell’avvio del procedimento, con le dovute motivazioni, consentendo entro un termine non superiore a dieci giorni di controdedurre. L’esito procedimentale, completo delle eventuali controdeduzioni, ove presenti, sarà trasmesso al giudice del registro che valuterà se ordinare la cancellazione. È solo il caso di ricordare che la cancellazione dalla sezione speciale non influisce in alcun modo sulla iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese. È con al circolare 19 gennaio 2015, prot. 6064 del ministero dello sviluppo economico, divisione VI, registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI