Con sentenza emessa il 29 gennaio 2015, il Tribunale di Sondrio è intervenuto in materia di collegamento funzionale tra contratti, fornendo una chiave di lettura per la risoluzione della problematica, che inquadra nella volontà delle parti l’elemento identificativo dell’eventuale nesso teleologico.
La decisione si pone in ideale soluzione di continuità con il tradizionale insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass., 24.05.2003, n. 8253, e Cass., 08.07.2004, n. 12567), i cui interventi convergono sulla necessità di valutare l’esistenza del collegamento attraverso l’esame della volontà delle parti, così come si è estrinsecata nel regolamento negoziale, ponendo particolare attenzione al contenuto delle clausole.
Dunque, l’eventuale interdipendenza causale tra il contratto di vendita ed il relativo contratto di finanziamento, deve essere accertata attraverso il primo criterio di ermeneutica contrattuale, ossia le espressioni utilizzate dalle parti nel regolamento contrattuale, quali quelle racchiuse nella clausola di inopponibilità delle eccezioni.
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