In consultazione pubblica la dematerializzazione degli attestati di rischio
Cpi

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Tra le novità presentate nel documento troviamo:
– l’indicazione del tipo di danno pagato (per cose e persone),
– l’obbligo per le imprese entro il primo giugno di creare un database che contenda tutti gli attestati di rischio in scadenza dal primo luglio
– la possibilità di consegnare il documento agli assicurati in forma elettronica
– le compagnie acquisiscono in maniera diretta gli attestati degli assicurati in sede di stipula dei nuovi contratti

L’IVASS intanto fa sapere che la regolamentazione dell’evoluzione delle classi di merito di conversione universale verranno disciplinate con un nuovo provvedimento, ma sino all’entrata in vigore delle proposte in atto vige il regolamento ISVAP 4/2006.

Lo stesso attestato di rischio dovrà inoltre essere consegnato anche agli altri aventi diritto nel caso in cui siano diversi dal contraente quali:
proprietario
usufruttuario
acquirente (nel caso in cui vi sia un patto di riservato dominio)
locatario (nel caso di locazione finanziaria)
l’attestato deve essere consegnato rispettando le nuove modalità ed i tempi di consegna telematica, ovvero almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. La validità della consegna sarà connessa direttamente alla presenza dell’attestato nell’area personale dell’utente, viene anche prospettata la possibilità di richiedere il documento via posta elettronica o magari tramite app o strumenti quali social network.

Nel documento viene inoltre prevista la possibilità di consegnare al cliente copia cartacea dell’attestato, tuttavia (unico punto ancora non molto chiaro) da quanto viene percepito nel testo la validità dello stesso è comunque legata al suo invio telematico; in pratica anche se il cliente chiede copia cartacea, l’attestato non è valido fin quando non viene inviato telematicamente o fin quando non è presente nell’area personale.

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