Inammissibile un ricorso finalizzato a verificare l’eventuale applicazione di interessi usurari sul mutuo
riconoscimento

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Trib. Imperia, 25 agosto 2015

Il Giudice ha ritenuto che la richiesta di una consulenza tecnica preventiva, volta alla composizione bonaria della lite, non possa essere accolta laddove l’accertamento coinvolga necessariamente le pattuizioni contrattuali, comportando valutazioni che esulano da una semplice verifica contabile.

Si legge, infatti, nell’ordinanza: “Considerato che i ricorrenti richiedevano (…) la CTU preventiva per sentir anzitutto accertare se sul rapporto di mutuo ipotecario dedotto in ricorso, intestato ai ricorrenti, siano stati promessi interessi usurari e siano stati addebitati o meno interessi usurari e, in caso di riscontro positivo, per sentir accertare la somma complessiva che andrà restituita; considerato che la consulenza tecnica può essere espletata, in via preventiva, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; che, pertanto, al CTU non può essere demandato anche il compito di accertare la sussistenza dell’illecito (contrattuale o extracontrattuale) dedotto a fondamento del danno lamentato e del conseguente credito risarcitorio (o restitutorio) preteso (essendo tale accertamento riservato al giudizio di merito); che pertanto il ricorso de quo è inammissibile in quanto per accertare e determinare il credito (ipoteticamente) vantato dai ricorrenti (a titolo restitutorio) è, anzitutto, indispensabile accertare se siano stati convenuti interessi usurari; e tale accertamento, non solo deve svolgersi con le garanzie procedimentali tipiche del giudizio di cognizione, ma non è neppure astrattamente definibile nelle forme di cui all’art. 696 bis c.p.c. essendo materia estranea alla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o alla responsabilità civile da fatto illecito“.

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