Interessi corrispettivi e di mora: la mera sommatoria non rileva ai fini dell’usura

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Tribunale di Sciacca, ordinanza del 13 agosto 2014

E’ questo, in sintesi, il contenuto di un’ordinanza pubblicata di recente dal Tribunale di Sciacca, il quale ha precisato che: “per dimostrare l’usurarietà, anche soltanto sopravvenuta, non basta allegare il superamento del tasso soglia in base al cumulo matematico delle percentuali pattuite per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori. Occorre, invece, dimostrare in concreto che sull’intero capitale restituito l’effetto di quella combinazione tra interessi diversi abbia determinato l’usura. E tale dimostrazione non può prescindere da una analitica ricostruzione circa l’incidenza di quegli interessi sulla singola rata a composizione variabile ed in considerazione del valore complessivo del capitale da restituire”.

Il percorso logico giuridico del giudice siciliano ruota attorno alla circostanza per cui, ai fini della determinazione dell’usurarietà degli interessi contrattuali, occorre guardare autonomamente al momento in cui viene convenuto il tasso di interesse corrispettivo e quello di interesse moratorio “non potendosi, invero, condividere la tesi che pretende di sommare i tassi per essi distintamente stabiliti”.

La ragione: gli interessi di mora, diversamente da quelli corrispettivi, assolvono unicamente alla funzione sanzionatoria del mancato pagamento delle rate ed hanno, perciò, un’applicazione solo eventuale, dato che “al momento di stipula del rapporto non costituisce affatto una evenienza certa – ma anzi scongiurabile –”.

Alla luce delle su esposte considerazioni, il Tribunale di Sciacca ha quindi ritenuto che, qualora le contestazioni circa l’usurarietà dei tassi pattuiti in contratto si presentino generiche e non siano supportate da un criterio di calcolo diverso dalla mera sommatoria degli stessi, dovranno considerarsi infondate, non potendo trascurare le diversità strutturali e funzionali degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora.

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