Interessi corrispettivi sono dovuti anche in caso di interessi moratori usurai
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Tribunale di Reggio Emilia, 25 febbraio 2015, n. 304

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Reggio Emilia, sulla scorta di una già consolidata giurisprudenza di merito in tema di nullità dei tassi di interessi ex art. 1815 comma 2 c.c, ha ribadito il principio secondo il quale, ove il superamento del tasso soglia riguardi solo gli interessi moratori, è nulla la sola clausola contrattuale concernete i medesimi, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi pattuiti.

Preliminarmente, il Tribunale ha chiarito il differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, osservando come i primi costituiscano il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi, solo eventuali e da applicarsi in caso di inadempimento, siano finalizzati ad un ruolo risarcitorio per il ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

Da tale distinzione, discende la necessità di isolare le singole clausole che disciplinano l’applicazione degli interessi,  affermando l’autonomia dell’una rispetto all’altra.

Conseguentemente, gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del primo piano di ammortamento rateale, mentre l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, determina la non debenza degli interessi moratori, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito.

Pertanto, riprendendo testualmente quanto sancito dall’autorità giudiziaria, è possibile concludere che“se il superamento del tasso soglia riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia”.

Articolo tratto da

iusletter

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