Tribunale Ferrara, 5 dicembre 2013 (leggi la sentenza per esteso)
Il Tribunale adito ha chiarito che è onere della parte che eccepisce l’applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia: in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria.
Inoltre, il G.U. ha dichiarato che l’onere alla prova non può dirsi assolto mediante la produzione di una perizia del tutto indeterminata, che contenga un riferimento al rapporto oggetto di causa solo nella pagina iniziale e che, per il resto, si dilunghi su considerazioni del tutto generali.