Istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

Ancora nessun commento

prestazione occasionaleIl decreto-legge 8/2017 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017) prevede che i titolari di reddito d’impresa, i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole possano chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi (ex art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016) e per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 e nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (articolo 11, commi 3 e 4).
Il comma 5 del citato articolo 11 dispone che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante il riconoscimento di un credito di imposta di pari importo utilizzabile in compensazione.
Con la Risoluzione n. 54/E del 30 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta per il recupero, da parte dei soggetti finanziatori (come ad esempio le Banche), degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione, ha istituito il codice tributo “6895”.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI