Istituzione di una posta speciale per la stabilizzazione dei dividendi
Il difficile governo in banca uic

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La riforma del capitale della Banca d’Italia, disposta dalla legge n. 5 del 2014, ha stabilito che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono rappresentati dal valore del capitale e dai dividendi annuali e che ciascun partecipante non può detenere, direttamente e indirettamente, più del 3 per cento del capitale. Sulle quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto; inoltre, i relativi dividendi – fatto salvo il periodo transitorio previsto dalla legge – sono attribuiti alle riserve statutarie della Banca.

Le negoziazioni effettuate dall’avvio della riforma fino al 30 novembre u.s. hanno comportato il trasferimento del 17,4 per cento del capitale; i tre maggiori partecipanti hanno ceduto complessivamente quote pari a circa il 14 per cento del capitale. Il numero dei partecipanti è passato da 60 a 99. I 39 nuovi partecipanti sono: 8 enti di previdenza e assistenza, 5 fondazioni di matrice bancaria, 26 banche. Le quote eccedenti ancora da riallocare ammontavano a circa 3,7 miliardi.

Le quote di partecipazione rappresentano strumenti di capitale di rischio, la cui remunerazione è legata alla misura dell’utile d’esercizio, entro il limite massimo del 6 per cento del capitale (corrispondente a 450 milioni). In coerenza con la natura delle quote e con l’obiettivo di favorirne la riallocazione su una più vasta platea di partecipanti, nel 2015 è stato comunicato l’orientamento del Consiglio superiore di proporre, per i prossimi anni, una distribuzione di dividendi per un importo complessivo compreso nell’intervallo di 340-380 milioni, subordinatamente alla capienza dell’utile netto e alle esigenze di patrimonializzazione della Banca.

Al fine di agevolare l’attuazione della dividend policy, il Consiglio superiore – nel rispetto dei principi generali dello Statuto (art. 3, comma 2, e art. 37, comma 2) – ha deciso di proporre all’Assemblea dei partecipanti, in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016 e della conseguente ripartizione dell’utile d’esercizio (art. 38 dello Statuto), la precostituzione, nell’ambito del suddetto intervallo, di somme utilizzabili per stabilizzare nel tempo l’ammontare degli utili netti corrisposti ai partecipanti.

Tale iniziativa si affianca a quelle concernenti la dematerializzazione delle quote e il previsto avvio di un mercato secondario in cui l’attività di market makers contribuirà ad accrescere la liquidità degli scambi.

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