Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata di banche, gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare (“SIM”) e gruppi di SIM, Bancoposta, intermediari finanziari e gruppi di intermediari finanziari, IP e IMEL.
Nella Parte I sono fornite indicazioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali, sia su base individuale sia su base consolidata, richieste dal Regolamento di esecuzione della Commissione (di seguito “Regolamento della Commissione”) n. 680/2014 che promulga le norme tecniche di implementazione in materia di segnalazioni di vigilanza degli enti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In merito, si precisa che la presente Circolare agisce nei limiti previsti dal Regolamento della Commissione ed è redatta a seguito dell’esercizio della discrezionalità prevista al considerando 8 ed esclusivamente per le finalità connesse con tale esercizio. Le informazioni richieste riguardano i fondi propri, i requisiti patrimoniali, le grandi esposizioni, la posizione patrimoniale complessiva, il monitoraggio della leva finanziaria, il rischio di liquidità e le attività vincolate.
Le segnalazioni prudenziali previste dal Regolamento della Commissione sono trasmesse in base agli schemi e le indicazioni riportati nella Parte I, secondo le modalità definite nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche.
Le segnalazioni su base individuale sono trasmesse dalle banche e dalle SIM. Con riferimento alle segnalazioni attinenti al monitoraggio per il rischio di liquidità, la segnalazione su base individuale è prodotta solo dalle banche e dalle SIM non appartenenti a gruppi (cfr. Sezioni 13 e 14 della presente Circolare). La segnalazione relativa alle ulteriori metriche di controllo della liquidità su base individuale è prodotta solo dalle banche non appartenenti a gruppi, nonché dalle banche italiane appartenenti a gruppi soggetti alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea per le quali quest’ultima non abbia concesso l’esonero ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. Sezioni 19 e 20 della presente Circolare) (1).
Le segnalazioni su base consolidata sono trasmesse dalla società capogruppo del gruppo bancario o di SIM, dall’impresa di riferimento, dalla società capogruppo del gruppo sub- consolidante, dalla singola banca o SIM (2).
Le segnalazioni attinenti alle ulteriori metriche di controllo della liquidità non si applicano alle SIM e ai gruppi di SIM.
Con riferimento all’ambito di applicazione della normativa, alle frequenze segnaletiche e ai termini di invio, alla valuta di segnalazione e agli arrotondamenti, si rinvia al Regolamento della Commissione.
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