La Banca d’Italia emana le nuove disposizioni di vigilanza in materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” per le banche e i gruppi bancari

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Il rispetto dei meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del personale è indispensabile per favorire il buon governo delle imprese bancarie e contribuisce alla loro sana e prudente gestione.

Le nuove norme recepiscono le previsioni contenute nella direttiva europea CRD IV e gli indirizzi elaborati in ambito internazionale.

Le principali novità riguardano la struttura della remunerazione e in particolare le condizioni e le modalità di pagamento della componente variabile (bonus).

Viene stabilito che per il personale che può assumere rischi rilevanti (cd. risk takers) la parte variabile della remunerazione non deve superare quella fissa. Questo limite può essere superato e la componente variabile della remunerazione può diventare il doppio di quella fissa solo su approvazione dell’assemblea degli azionisti a maggioranza qualificata.

Il compenso del presidente del consiglio di amministrazione (o, nel sistema dualistico, dell’organo cui è attribuita la supervisione strategica) non deve superare la remunerazione fissa dell’amministratore delegato o del direttore generale; questo limite può essere elevato dall’assemblea degli azionisti con maggioranza qualificata.

Le nuove disposizioni introducono, inoltre, meccanismi di correzione ex post delle remunerazioni al fine di rafforzare il collegamento della componente variabile con i rischi, con le condizioni patrimoniali e di liquidità della banca e con i comportamenti individuali (cd. malus e claw-back). Per le remunerazioni delle reti distributive esterne (agenti e promotori finanziari) le disposizioni incorporano indirizzi, già resi pubblici, che tengono conto delle specificità delle figure professionali cui si riferiscono.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le nuove norme si applicano in maniera differenziata a seconda delle dimensioni delle banche. Alle “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”, e sono tali tutte quelle considerate “significative” ai sensi del Meccanismo di vigilanza unico, si applicano le regole più stringenti.

È previsto un regime transitorio per garantire agli intermediari il tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni. Le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle nuove regole andranno sottoposte alle assemblee convocate per l’approvazione del bilancio 2014. Scadenze specifiche per l’adeguamento dei contratti individuali sono previste nel corso del 2015; per alcuni adempimenti vi è tempo sino al 30 giugno 2016, termine ultimo per il pieno adeguamento a tutte le nuove disposizioni.

La Banca d’Italia partecipa ai lavori sui sistemi di remunerazione e incentivazione attualmente in corso a livello internazionale, compresa l’elaborazione di nuove linee guida da parte dell’Autorità bancaria europea, in attuazione della CRD IV. Degli esiti di questi lavori la Banca d’Italia terrà conto per eventuali futuri interventi in materia.

Il pieno rispetto delle nuove disposizioni consentirà di assicurare incentivi corretti all’assunzione dei rischi; le politiche di remunerazione e incentivazione dovranno, inoltre, contribuire al conseguimento dell’obiettivo di contenimento dei costi complessivi delle banche, in altre occasioni già richiamato dalla Banca d’Italia per esigenze patrimoniali e di redditività.

Le nuove disposizioni tengono conto delle osservazioni pervenute durante il periodo di consultazione.

Le nuove disposizioni, e i risultati della consultazione pubblica e dell’analisi di impatto della regolamentazione sono consultabili sul sito web della Banca d’Italia, ai seguenti indirizzi:

− http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/disp-vig-banche

– http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/raccolta

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