La crisi economica giustifica comportamenti che secondo il fisco appaiono irragionevoli
prestazione occasionale

Ancora nessun commento

A causa del perdurare della congiuntura negativa e della difficoltà di accesso al canale bancario, è quindi legittima la scelta di un’impresa edile di rinunciare a una parte del credito vantato verso un altro costruttore, in contropartita al saldo immediato della quota restante. Tale operazione non è antieconomica né costituisce un abuso del diritto, come sostenuto dall’ufficio, ma è volta «a ottenere la liquidità necessaria per proseguire la propria attività» e presenta «una chiara logica imprenditoriale». Così si è espressa la Ctp Reggio Emilia nella sentenza n. 342/03/15, depositata il 14 agosto scorso. Nel caso in esame un’impresa di costruzioni era stata raggiunta da una contestazione fiscale Ires-Irap da parte dell’Agenzia delle entrate. Secondo i verificatori la società aveva dedotto sopravvenienze passive indeducibili, poiché derivanti dalla «immotivata» rinuncia a una parte del credito vantato verso un cliente. Tesi però non condivisa dai giudici emiliani. La società edile, infatti, aveva sì concesso uno «sconto» di 500 mila euro al soggetto debitore, con l’impegno però che questo versasse a pronti la restante quota del credito (circa 1,5 milioni di euro), che viceversa sarebbe stato pagato a rate in 25 anni. Una scelta gestionale che, a parere della Ctp, non può essere contestata ai fini tributari al contribuente, in quanto sorretta da valide ragioni economiche. «Appare motivazione credibile e fondata che la ricorrente abbia rinunciato a una parte del suo credito pur di incassare a pronti il resto», afferma la sentenza, «conseguentemente, questo comportamento economico non può certo essere qualificato come una regalia». Non rileva, puntualizza il collegio, che la soluzione del saldo e stralcio non sia stata proposta dal debitore ma dal creditore, in quanto era proprio quest’ultima «la parte maggiormente interessata ad avere la liquidità». Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, con condanna all’ufficio a risarcire anche le spese di giudizio.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI

L’Unione Europea mette a disposizione 780 milioni per i combustibili alternativi 

Pronti 780 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture quali stazioni di ricarica elettrica, stazioni di rifornimento di idrogeno, soluzioni di elettrificazione di banchine, stazioni di rifornimento di ammoniaca e metanolo nei porti, soluzioni per adozione dell’elettricità e dell’idrogeno per le movimentazioni negli aeroporti e dell’idrogeno in ambito ferroviario.

Leggi »