La mancata contestazione dell’estratto conto provvigioni
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L’estratto conto provvigioni deve essere consegnato periodicamente all’agente e deve riportare i singoli affari per i quali gli è riconosciuta la provvigione e la misura di quest’ultima.

A volte capita che per alcuni affari la misura della provvigione non corrisponde a quella pattuita nel contratto di agenzia, senza però che l’agente effettui alcuna contestazione al riguardo.

Pertanto si è posto il problema di dare un significato alla mancata contestazione dell’estratto conto provvigioni da parte dell’agente.

Sul punto la giurisprudenza è divisa tra due posizioni contrastanti.

Secondo un orientamento giurisprudenziale l’accettazione tacita e prolungata nel tempo da parte dell’agente di tutti gli estratti conto provvigionali trasmessi periodicamente dalla preponente costituisce elemento sufficiente a far desumere indirettamente anche l’accettazione delle differenti condizioni economiche riconosciute dalla preponente per alcuni specifici affari.

Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, invece, qualora un contratto di agenzia contenga una clausola secondo cui l’estratto conto provvigioni si considera approvato se non contestato entro trenta giorni, l’approvazione dell’estratto conto non preclude l’impugnabilità della validità e dell’efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli accrediti, in quanto l’approvazione tacita riguarda solo le somme risultanti nell’estratto conto, ma non vale come rinuncia ad eventuali crediti per affari non compresi negli estratti conto approvati.

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