La nuova figura del ‘segnalatore’: tutto quello che c’è da sapere
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Premesso che il DL72 ha reintrodotto la figura del ‘segnalatore’ e rimandato al MEF l’emanazione degli attuativi, si ritiene opportuno analizzare le attività comportamentali degli attori coinvolti nel processo operativo dell’attività di segnalazione cosi come oggi è concessa e regolamentata e più precisamente:

  • Segnalazione Interna (due collaboratori della stessa Società di Mediazione)
  • Segnalazione Esterna (due Società di Mediazione)

La gestione della modalità per la segnalazione interna potrebbe trovare riscontro, ad esempio, nelle situazioni in cui la società di mediazione operi come intermediario su aree di credito diversificate ed un collaboratore possa trovarsi nel caso di trattare una operazione che non conosce adeguatamente nella sua tecnicità e quindi rivolgersi ad un collega più esperto per definire l’iter istruttorio e supportare il cliente.

Ritenendo in questo caso che la pratica debba essere gestita interamente dal collega esperto, evidenziando al mediatore creditizio suo mandante la presenza del collega quale segnalatore al fine di una corretta gestione provvigionale.

L’utilizzo della modulistica precontrattuale non riscontra problematiche in questo caso, trattandosi di una unica società di mediazione coinvolta, ed essendo correttamente individuato (tra i due collaboratori) il soggetto che curerà l’intero iter di lavorazione della pratica.

Ritenendo diverso il caso della segnalazione esterna, si pensa che debba essere gestita con maggiore attenzione tra le parti coinvolte.

Sino ad ora si è interpretata l’operatività del soggetto ‘segnalante’ parificandola al vecchio modello di segnalatore e cioè alla figura ‘non professionalizza’ (il segnalatore che sarà reintrodotto appunto con il DL72), assegnando allo stesso una mera attività di indicazione del nominativo secondo una modalità concordata tra le parti , come ad esempio una telefonata, una mail o un format, in modo da consentire al soggetto attivo ( mediatore che riceve la segnalazione ) di inviare un proprio collaboratore per la definizione della pratica con l’incontro formale con il cliente e quindi demandando a quest’ultimo tutta la raccolta di tutta la documentazione precontrattuale e mandato di mediazione.

Questa situazione non può essere definita corretta se non analizziamo il presupposto essenziale che ha portato il contatto del soggetto segnalante con il cliente e cioè l’attività principale di mediazione creditizia.

È infatti irragionevole, o comunque solo di richiamo puramente scolastico, il fatto che un Mediatore Creditizio attraverso il proprio collaboratore possa intervenire sul mercato esclusivamente con una attività sussidiaria di segnalazione. Il contatto con un cliente, potenzialmente interessato ad un finanziamento, avviene inizialmente per espletare la propria attività di intermediazione creditizia e, solo successivamente, nel caso in cui nessun soggetto finanziatore possa sopperire alle esigenze del cliente, il collaboratore potrà indicare alla propria mandante la necessità di far intervenire un Mediatore terzo, con il quale è in corso un accordo di segnalazione.

Considerando quindi il timing degli interventi, si ritiene opportuno evidenziare che il primo soggetto che incontra il cliente debba necessariamente identificarsi, come previsto dal DL72, raccogliere tutta la documentazione precontrattuale della propria mandante ed identificare il cliente ai fini antiriciclaggio, provvedendo ad aggiornare i propri archivi.

In sede di “segnalazione”, il mediatore segnalante provvederà a inviare il contatto del cliente secondo le modalità concordate, provvedendo a consegnare le copie della modulistica antiriciclaggio al Mediatore con cui ha l’accordo per una corretta gestione dell’archivio, così come previsto dalla normativa antiriciclaggio di cui si riportano l’articolo e i comma specifici:

“Art. 30. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

  1. a) intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
  2. b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così come definiti nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c) e d), della direttiva;
  3. c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
  4. d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b), nei confronti di altri professionisti.

Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l’intervento di un soggetto esercente attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, l’intermediario può procedere all’identificazione acquisendo dal soggetto esercente attività finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.”

La normativa antiriciclaggio stabilisce infatti che è sufficiente che uno solo dei soggetti che partecipano all’operazione effettui l’identificazione del cliente e adeguata verifica, mettendo poi a disposizione la documentazione raccolta a tutta la filiera distributiva.

Ritenendo ora il caso di indicare che il contratto di segnalazione che il mediatore soggetto Attivo deve rilasciare al mediatore segnalante, debba necessariamente riportare tra le clausole due temi importanti:

  1. Lo scambio della documentazione relativa all’identificazione e adeguata verifica del cliente per una verifica ed approvazione d’uso (in considerazione del fatto che rimarrà come unico documento anche nel proprio archivio)
  2. La presenza nel consenso privacy del “mediatore segnalante” della clausola in cui il cliente autorizza in via preventiva il giro del proprio nominativo ad un “mediatore terzo” in virtù di accordi di “Segnalazione” previsto tra soggetti iscritti OAM.
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