La sentenza che dichiara il fallimento non può essere iscritta nel casellario giudiziale
La sentenza che dichiara il fallimento non può essere iscritta nel casellario giudiziale

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La sentenza che dichiara il fallimento non può essere iscritta nel casellario giudiziale anche se è stata pronunciata prima della riforma del 2006.
La Cassazione, con la sentenza 9966, afferma la retroattività delle modifiche che, con il Dlgs 5/2006 prima e il correttivo e integrativo (Dlgs 169/2008) poi, hanno portato all’abrogazione della norma che disponeva l’iscrizione nel casellario della sentenza di fallimento. Un miglior trattamento che scattava però solo in caso di dichiarazioni di fallimento pendenti all’entrata in vigore della norma o di procedure concorsuali o di concordato successive.
Il tema dell’impossibilità di cancellare dal casellario giudiziale le iscrizioni nella “lista nera” di pregresse sentenze, se non in caso di revoca del fallimento, è approdato alla Corte costituzionale(ordinanza 87 del 2008), che ha restituito gli atti al giudice remittente invitandolo a valutare la perdurante rilevanza della questione sollevata, alla luce del nuovo assetto normativo. Una via legislativa sulla quale ha avuto effetto anche una precedente sentenza della Consulta (39/2008) che aveva decretato l’illegittimità degli articoli 50 e 142 del Rd 267/1942 per la parte in cui rendevano possibile il perdurare di alcuni effetti sanzionatori del fallimento anche dopo la sua chiusura e senza che la restrizioni fossero giustificate dalla «protezione di interessi meritevoli di tutela».
Anche la Corte di Strasburgo è intervenuta sulla necessità di evitare al fallito trattamenti afflittivi ingiustificati.
Principi a cui si allinea la Cassazione che evita le discriminazioni tra categorie di imprenditori bollando come illegittima l’iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza dichiarativa di fallimento anche se pronunciata prima della riforma del 2006.

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