L’Agenzia delle entrate rivede alcune conclusioni in caso di acquisti soggetti a integrazione, reverse charge e autofattura

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prestazione occasionaleL’Agenzia delle Entrate, rivedendo quanto a suo tempo precisato con la Faq del 27/11/18 (già rivista con la Circ. 14/E del 17/06/19) ha aggiornato il contenuto della Faq anzidetta – si spera definitivamente – precisando i comportamenti che i contribuenti devono osservare a fronte di acquisti documentati da fattura E. soggetti a integrazione da parte del soggetto passivo acquirente.

Per gli acquisti domestici la fattura E. sarà stampata su carta e su tale supporto saranno indicati i dati dell’integrazione (da annotare nei relativi registri) senza obbligo di trasmissione al SdIoppure, a scelta, trasmettendola in formato XML al SdI in allegato alla fattura E. di acquisto.

Per gli acquisti intraue di beni/servizi, come sempre, si integrerà la fattura cartacea del fornitore comunitario, indicando l’operazione nell’esterometro, senza dover trasmettere alcunché al SdI.

Per gli acquisti extraue, rilevanti territorialmente in Italia (ma non documentati da bolla doganale) sarà emessa autofattura cartacea, art. 17/633, da indicare nell’esterometro con la facoltà (non l’obbligo) di emettere autofattura E. da trasmettere al SdI e, in tal caso, viene meno l’obbligo di indicare l’acquisto nell’esterometro.

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