ASSOPAM, Centro Studi Giuridici
Le Agevolazioni per l’acquisto dell’auto per gli Agenti in attività Finanziaria e collaboratori,
Una delle domande che spesso vengono fatte è: conviene acquistare un’autovettura per l’esercizio della propria attività.
La risposta più semplice potrebbe essere: dipende dall’uso che vuoi fare del mezzo.
Personalmente ritengo di sì, sia se l’acquisto è effettuato con un contratto di leasing che quando lo stesso venga effettuato con un finanziamento.
Poi, è chiaro che se il costo dell’autovettura è superiore al tetto massimo deducibile, pari a euro 25.822,00, è ovvio che la percentuale di tale deduzione deve essere sempre rapportata al suddetto tetto massimo, facendo attenzione alla ripresa a tassazione dovuta in sede di dichiarazione dei redditi, anche quando vi è un canone di leasing.
Nonostante l’IVA sia totalmente detraibile, non si riscontrano, comunque, a tal proposito, risposte precise ed univoche,. Spesso molti esperti suggeriscono addirittura di desistere.
Oltre alle necessità di utilizzo, bisogna trovare anche le risorse per l’acquisto necessario. D’altronde quando non si hanno proprie risorse finanziarie o quest’ultime sono scarse, soprattutto per gli agenti più giovani, bisogna ricorrere gioco forza ad un finanziamento totale o parziale.
Va chiarito, da subito, che si sta parlando di incentivi rivolti a particolari categorie di contribuenti, come tra gli altri gli agenti in attività finanziarie, che utilizzano spesso un veicolo per muoversi da una sede ad un’altra per recarsi dai clienti etc. (e per ciò costretti a viaggiare spesso con una autovettura sempre nuova, sicura ed efficiente in ogni momento) che si traducono, comunque, in concreto in un vantaggio anche in termini di risparmio fiscale e che privilegiano la categoria anche rispetto ad altre attività imprenditoriali e professionali rappresentando, al tempo stesso, dei benefici fiscali che riducono i costi da sostenere per l’acquisto di un auto (in caso di deduzione) o l’imposta complessivamente eventualmente dovuta in sede annuale (per quanto concerne le detrazioni) (1).
Siamo di fronte, per quanto riguarda il possesso e l’acquisto di una autovettura in ogni caso, a tre situazioni differenti, per le quali non esiste una disciplina specifica in tema di deducibilità e detraibilità fiscale.
Ci riferiamo a coloro che svolgono un arte o una professione; alle imprese che utilizzano il veicolo come bene strumentale; alle aziende che utilizzano l’autoveicolo per scopi non strettamente legati all’attività di impresa che esercitando le attività come sopra descritte decidono di acquistare un auto nuova; noleggiare una autovettura per un tempo determinato; stipulare un contratto di leasing con riserva di opzione per l’acquisto del veicolo al termine della locazione finanziaria
A noi in questa sede interessa sviluppare, sia pure brevemente. i limiti della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA per l’acquisto dell’ auto per gli agenti in attività finanziaria, tema che riguarda anche gli agenti e rappresentanti di commercio, i promotori finanziari, i rappresentanti di commercio e gli agenti di assicurazioni (diverse sono, infatti, le percentuali delle deduzioni dei costi e di detrazione dell’IVA fissata per i professionisti e per le aziende in generale).
Vediamo sinteticamente gli incentivi previsti in particolare per tali operatori. Il modo più semplice, come abbiamo già detto, per fare un acquisto di un auto è utilizzare risorse proprie o ricorrere ad un finanziamento (bancario, etc.).
In tale ipotesi l’agente può dedurre l’80% dei costi sostenuti per l’acquisto e messa in strada dell’autovettura acquistata (2) ed il 100% dell’IVA relativa.
Stesso discorso vale per un acquisto effettuato con la stipula di un contratto di leasing.
Leggermente diverso è per il noleggio di una autovettura a lungo termine o per un tempo determinato: in questo caso si può beneficiare della detrazione IVA sempre pari al 100% e di una deduzione dei costi nella misura dell’80% nel limite dell’ammontare dei canoni auto non eccedenti ora a euro 5,164,75 (in precedenza era pari a euro 3.615,00). ragguagliati all’anno (3).
Tali regole valgono sia nel caso in cui l’attività è esercitata in forma individuale che nel caso di attività esercitata in forma societaria, fermo restando, in ogni caso, la deducibilità integrale delle spese generate per l’utilizzo dell’autovettura come il carburante, la tassa di proprietà, R.C. auto, pedaggi autostradali, le manutenzioni e riparazioni, la custodia etc.
Si ricorda, inoltre, che per effetto della Legge di Bilancio 2018, non si può più beneficiare per gli agenti ed i rappresentanti di commercio del c.d. “super ammortamento”(4) e che le agevolazioni (la deducibilità dei costi, come sopra evidenziati), per l’acquisto e l’utilizzo di un auto aziendale sono state prorogate fino a tutto il 2019 grazie ad una decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio dell’08/11/2016 e che le prime modifiche per le imprese e professionisti, anche per il tema, trattato sono intervenute con la c.d. Riforma Fornero Legge n.92 del 28 062012.
Naturalmente, sono fatte salve le eventuali novità della Legge di Bilancio 2020. Le notizie, infatti, non sembrano essere buone soprattutto per le auto aziendali. La Legge di Bilancio 2020, infatti, potrebbe triplicare la tassazione a carico dei lavoratori che hanno nella loro disponibilità un’autovettura aziendale: finora il regime attuale prevede che l’utilizzo di un’auto aziendale concorra a formare l’imponibile del lavoratore nella misura del 30% del costo del noleggio ma con la nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio l’aliquota potrebbe salire salirà al 100%.
Ritengo, comunque, che non dovrebbe cambiare nulla per la categoria. Seguirà eventuale aggiornamento.
Dott. Rocco Podo
Responsabile Centro Studi Giuridici
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La norma che stabilisce la detraibilità dell’IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, è l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 . Il testo, in vigore dal 2018 non ha subito modifiche anche per l’anno 2019. Anche l’Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, custodia, manutenzione riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
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Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l’esercizio dell’attività (art. 164 TUIR). Si ricorda inoltre, che la Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) ha modificato i limiti di deducibilità previsti all’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, con l’intento di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l’acquisto delle auto.
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C’è da dire, a tal proposito che questa soluzione – rispetto alle altre opzioni di mercato – sembra essere, tra gli agenti, quella più preferita. La scelta di tale alternativa rispetto alla proprietà dell’auto sembra comunque influenzata sicuramente dalle incertezze economiche ma anche delle campagne di demonizzazione del diesel.
Non va sottaciuto, inoltre, un aspetto ulteriorenon trascurabile e cioè che tale soluzionepromuove e produce, anchea modesto avviso, unamaggioretrasparenza e chiarezzasia con riferimento ai costi inerenti il ciclo completo di gestione del bene auto (manutenzioni,ricambi e riparazioni sempre al top) sia in termini di “tracciabilità”e dicorrettezzafiscale .
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A partire dal 2018 sono esclusi dal perimetro di applicazione dell’agevolazione del c.d. “super ammortamento” gli investimenti in:
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veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR,
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veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) ,
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veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett.a). In concreto l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.
Personalmente ritengo che il Governo farebbe bene a ripristinare tale agevolazione almeno per le auto ad uso strumentale ed a noleggio. Tale misura,infatti, per la verità molto intelligente, potrebbe portare nuova linfa nel settore a seguito anche e soprattutto con nuove immatricolazioni, più compatibili con l’ambiente, e quindi maggiori entrate erariali rispetto alle agevolazioni concesse, come è già avvenuto per il recente passato. In questo senso l’associazione Assopam potrebbe far sentire la sua autorevole voce. Replicare, pertanto, l’esperienza passata sarebbe a modesto avviso produttivo anche per il sistema paese, che come è noto ha bisogno di nuove risorse economiche sia per l’ambiente che per lo sviluppo.
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Le Parole del Presidente Raffaele Tafuro, “Abbiamo ritenuto di richiedere un utile studio al nostro responsabile del “Centro Studi Giuridici” Dott. Rocco Podo, sperando che queste brevi informazioni possano servire a tutti gli agenti e collaboratori iscritti in Ensaraco.
A tal proposito ricordo che l’Ente Previdenziale ENASARCO ha anche previsto per l’acquisto di un veicolo nuovo immatricolato dall’01/01/19, a partire da tale data e fino a tutto il 31/01/2020 la concessione di un contributo integrativo di 1000,00 euro a favore degli agenti in servizio al 31/12/18 con una anzianità contributiva di almeno un anno e con redditi non superiori a 70.000,00 euro.
Tale contributo è esteso anche a favore delle società di persone per le domande presentate dal socio illimitatamente responsabile per conto della società, Il link cui accedere per maggiori informazioni è il seguente:
http://www.enasarco.it/guida/contributo_per_acquisto_veicolo
ASSOPAM partecipa con propri rappresentanti alle consultazioni elettorali in corso di svolgimento con due liste ArteEnasarco e Enasarco Libera.
Tra i nostri obiettivi, con la nostra presenza è previsto anche quello di far aumentare il limite del contributo e di far prorogare il termine di scadenza almeno per un quinquennio” Conclude il Presidente Tafuro.
2 commenti
Buongiorno, nell’articolo sopra riportato si scrive che nell’acquisto di un’autovettura ad uso aziendale la detraibilità IVA è al 100% per gli agenti in attività finanziaria, invece io so che la detraibilità IVA non è possibile in quanto la fatturazione dell’agente in attività finanziaria è ESENTE art. 10 per cui non si ha diritto alla detraibilità IVA degli acquisti.
Ora, se per l’acquisto dell’autovettura aziendale c’è una norma ben precisa che dà la possibilità di detrazione dell’IVA, chiedo che venga resa nota la legge così da usufruire di tale detrazione che altrimenti per noi l’IVA per tutti gli acquisti è un costo, così anche per l’acquisto dell’auto.
Grazie per quanto andrete a rispondermi.
Brevemente, nel merito, a differenza delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’ IVA, le operazioni dichiarate esenti dalla legge:
a) sono tassativamente quelle indicate per legge nell’art. 10 del DPR 633/72;
b) posseggono tutti i requisiti per essere assoggettate all’imposta, ma sono dichiarate esenti per ragioni di ordine politico, sociale etc.
c) sono soggette a tutte le conseguenze formali e sostanziali previste dalla disciplina dell’IVA e quindi incidono sull’ammontare della detrazione sugli acquisti ( si veda il meccanismo del c.d. pro- rata) e comportano l’assolvimento degli obblighi formali previsti, salvo che ne sia stato chiesto l’esonero ai sensi dell’ art, 36 bis dello stesso DPR.
Questa precisazione è doverosa, per sgombrare ogni dubbio circa la detraibilità dell’IVA in generale in presenza di operazioni esenti.
Ciò premesso è chiaro che, per l’attività caratteristica di intermediazione o di agenzia per conto di un intermediario abilitato(Banca, SIM,SGR), le provvigioni percepite ancorate alla attività del promotore finanziario sono esenti IVA, con la precisazione che tale esenzione ha però una portata oggettiva in quanto è applicabile solo alle specifiche operazioni contenute nell’art. 10, comma 1, n.9) del DPR 633/72 (comprenderei – a modesto avviso – anche il punto n. 4) , non potendosi estendere, tale esenzione, anche ad altre operazioni (come per esempio alle attività di intermediazione spesso necessarie, esercitate per l’accensione di conti correnti o mutui) in quanto attività quest’ultime non accessorie alle suddette operazioni ma, viceversa, servizi generici imponibili IVA ad aliquota ordinaria.
Si precisa ulteriormente che comunque non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e la conclusione dei contratti di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 141/2010.
Quanto sopra per rispondere, sia pure sinteticamente, in parte a quanto richiesto.
Venendo nello specifico, abbiamo già fatto rilevare che l’acquisto di un auto per il promotore finanziario rappresenta un importante se non il più importante bene strumentale per l’esercizio della sua attività.
A tal proposito è d’uopo anche ricordare che il reddito prodotto dai promotori finanziari sia pure realizzato con il prevalente apporto di lavoro individuale continua ad essere classificato tra i redditi d’impresa (art. 2195, n.5 cod. civile).
L’Amministrazione Finanziaria, infatti, con atto di prassi (Ris.n. 267 dell’11/11/1995), chiarendo in definitiva la figura del promotore finanziario, introdotta a seguito della riforma del settore operata dalla L. 1/1991, tenuto conto della sostanziale uniformità tra i due soggetti e che tali attività in precedenza venivano svolte dagli agenti di commercio (da cui deriva la figura del promotore finanziario), ha stabilito che il trattamento di favore previsto per gli agenti di commercio per le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto – deducibilità dei costi auto a fini reddituali all’ 80% rapportato al 100% dei costi sostenuti IVA compresa (cfr. l’art. 164 del DPR 917/86) e piena detraibilità dell’IVA (cfr. l’art. 19–bis1 lett. c) del DPR 633/72) – trovi applicazione anche per i promotori finanziari.
Per completezza informativa è da mettere, inoltre, in evidenza il fatto che ai fini IVA la piena detraibilità di tale imposta sull’acquisto dell’auto e sugli altri componenti negativi riconosciuta agli agenti di commercio, nel rispetto di determinate condizioni, non può essere estesa ad altre categorie di contribuenti e quindi neanche ai promotori finanziari.
In realtà, l’agente in attività finanziaria svolge attività per la maggior parte operazioni esenti da IVA e pertanto detrae una percentuale di tale imposta rapportando operazioni esenti e non (applicando il pro- rata) ne discende che la quota di IVA non detraibile diventa, in ogni caso, un componente negativo che è deducibile nella determinazione del reddito di impresa e quindi l’indetraibilità oggettiva di tale imposta nella sostanza comporta comunque effetti negativi molto limitati.
Naturalmente nel caso più frequente in cui si genera un pro rata generale di indetraibilità ( cioè quando il promotore svolge solo operazioni esenti IVA), il 100% l’IVA indetraibile sostenuta per l’acquisto dell’auto, in uno agli altri componenti negativi, è deducibile dal reddito di impresa nei limiti complessivi dell’importo massimo di € 20.658,28, così come previsto dall’art. 164 del TUIR .
Si chiarisce, infine, che quanto sopra rappresenta in ogni caso una eccezione, ovvero un trattamento di favore, atteso che per l’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del DPR 633/72 resta ferma la detraibilità dell’IVA nella misura del 40%, se le autovetture non sono utilizzate esclusivamente nell’esercizio dell’impresa per cui, con la previsione della piena deducibilità dell’IVA, come sopra descritta e la deducibilità dei costi sostenuti nella misura dell’80% (su base 100%) comprendendo anche IVA relativa, altrimenti non detraibile, il Legislatore ha inteso agevolare gli agenti in attività finanziaria ed i rappresentanti di commercio, per il più stretto rapporto di strumentalità tra i beni in oggetto, le autovetture, e la loro attività caratteristica.