Le novità normative degli ultimi anni hanno rivoluzionato il mondo del credito
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Ne parliamo con l’avvocato Santo Alfonso Martorano, presidente della Federazione nazionale delle società finanziarie.

Presidente, che ruolo avranno i Confidi in Italia nel 2017?

I Confidi – Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi – sono i soggetti che, ai sensi della legge 326 del 2003, svolgono esclusivamente l’attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate.

Il decreto 141/2010 ha previsto all’art. 112 bis l’istituzione di un nuovo elenco, tenuto da un apposito Organismo, per i confidi che esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi. I confidi che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nella apposita sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l’attuazione della riforma.

I confidi iscritti ex art.155 comma 4 del TUB, chiedono l’iscrizione entro 9 mesi dalla costituzione dell’Organismo ex art.112 del Testo Unico Bancario, (Organismo Confidi), che è stato appena costituito, nel novembre 2016. I Confidi devono avere una compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole e da professionisti. Ai confidi “minori” è pertanto precluso l’esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l’esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art.106.

Ci sono rischi di riciclaggio o di mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza, trattandosi di realtà molto snelle?

Ai Confidi si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la normativa vigente in materia di pubblicità e informazione precontrattuale, forma, contenuto minimo dei contratti, comunicazioni alla clientela, tecniche di comunicazione a distanza, credito ai consumatori e gestione dei reclami.

Andiamo al microcredito. Come è regolamentato questo settore?

Il decreto del ministero dell’Economia n° 176 del 2014 dà attuazione all’art. 111 del Testo unico bancario (Tub) con riferimento al microcredito finalizzato all’avvio allo sviluppo di iniziative imprenditoriali ed all’inserimento nel mercato del lavoro .

L’art. 111 Tun abilita all’esercizio dell’attività di erogazione di questa particolare categoria di finanziamenti anche soggetti diversi dagli intermediari finanziari disciplinati dagli artt. 106 e 107 Tub.

L’art. 1°, comma 1°, del decreto prevede che i soggetti finanziabili siano gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi (per esempio, i liberi professionisti), le associazioni, le società di persone, le società a responsabilità limitata semplificate e le società cooperative.

I microcrediti per attività imprenditoriali sono finalizzati a finanziare, congiuntamente o singolarmente l’acquisto di beni o servizi strumentali all’attività svolta, comprese le operazioni di leasing e le polizze assicurative; la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; il pagamento di corsi di formazione per il lavoratore autonomo, l’imprenditore individuale, per elevare le qualità professionali e le capacità tecniche e gestionali di queste persone;     il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post- universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

L’operatore di microcredito deve verificare l’effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità elencate richiedendone apposita attestazione al soggetto finanziato.

Il tasso di interesse effettivo globale (Taeg), comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, a cui devono essere concessi questi microcrediti è determinato dal comma 6° dell’art. 5 del dcreto ministeriale 176/2014 come non superiore al “tasso effettivo globale medio (Tegm) rilevato per la categoria omogenea di operazioni risultante dall’ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della Legge n° 108 del 1996 (la legge sull’usura) moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8”. Questi finanziamenti non possono avere una durata superiore a 7 anni .

Il microcredito è previsto anche per l’inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche.

L’art. 6 del decreto Ministeriale 176/2014 disciplina i requisiti per l’iscrizione dell’elenco degli operatori di microcredito istituito dal 1° comma dell’art. 111 Tub e tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del 1° comma dell’art. 113 Tub.

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