Apriranno a novembre le richieste per ottenere il bonus terme 2021, un buono per l’acquisto di servizi termali destinato a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia. Il bonus terme è un contributo di massimo 200 euro che verrà erogato sotto forma di sconto in fattura per l’acquisto di servizi termali di strutture accreditate.
Il buono per i servizi termali consiste quindi in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, che potrà essere richiesto dai cittadini rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si saranno accreditati sulla piattaforma a partire dal 28 ottobre. Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare. I cittadini potranno richiedere il bonus terme a partire dall’8 novembre, contattando direttamente una delle strutture accreditate. Dopo l’avvio della piattaforma, sarà infatti possibile consultare l’elenco degli stabilimenti termali accreditati che verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate presenti nei siti del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia.
Il bonus terme è stato introdotto come misura che mira a sostenere il settore dei servizi termali, un settore particolarmente colpito dall’emergenza Covid; le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni di euro e coinvolgeranno quindi circa 250 mila persone. Per richiedere il bonus i cittadini non dovranno fare altro che contattare l’ente termale accreditato che, a sua volta, richiederà il voucher; da quel momento, i cittadini avranno 60 giorni di tempo per utilizzare il voucher.
È bene ricordare inoltre che:
- il bonus è riservato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia;
- il bonus non può essere concesso per servizi termali già a carico del Ssn, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino;
- il bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro;
- il bonus non costituisce reddito imponibile del cittadino che ne beneficia e non può essere calcolato nel valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – Isee di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- il bonus non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.