L’Imprenditore agricolo continua a non essere soggetto al fallimento
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Storicamente l’esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali dell’imprenditore agricolo era fondato su due ragioni fondamentali:

  • il forte rischio ambientale, derivante dall’influenza dei fattori naturali non governabili dall’uomo;
  • il fatto che l’insolvenza dell’imprenditore agricolo non arrecava all’economia lo stesso turbamento dell’insolvenza dell’imprenditore commerciale viste le esigue dimensioni e lo scarso ricorso al credito nell’economia agraria.

Non sembra oggi potersi su questi fondamenti sostenere l’esclusione, sostanziale, dell’attività agricola dal perimetro della “fallibilità”.  E’ pur vero, infatti, che oggi le imprese agricole possono avere volumi d’affari del tutto simili a quelli delle imprese commerciali ed un massiccio ricorso al credito, per cui si sostiene che l’unitarietà del concetto economico di impresa non può più consentire ingiustificati trattamenti differenziati in base al concetto di agrarietà.

L’ampia nozione di imprenditore agricolo dettata dall’art. 2135 c.c. e la sua possibile interazione con le varie procedure concorsuali previste dall’ordinamento ha aperto una serie di questioni in ordine ai confini che escludono la fallibilità dell’imprenditore agricolo e la possibilità di utilizzare il nuovo istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge 27.01.2012, n. 3.

Tuttavia in proposito vi è da dire che la Corte Costituzionale ha di recente respinto, dichiarandolo inammissibile, un ricorso che riteneva (forse non del tutto insensatamente) che non si possa considerare “agricola anche l’attività di chi commerci, trasformi o conservi unitamente a quelli da lui prodotti, anche frutti naturali provenienti da altri fondi non da lui coltivati”.

Le criticità non appaiono diminuite neppure con l’entrata in vigore della legge sul sovraindebitamento, che per la prima volta ha previsto la possibilità di regolare i propri debiti per tutta una serie di soggetti, tra i quali vi è espressamente l’imprenditore agricolo.

Questo particolare intreccio normativo ed i dubbi interpretativi in ordine allo status dell’imprenditore agricolo ha portato la giurisprudenza di merito ad imporre oneri probatori assai stringenti a carico dei soggetti, esposti ad una procedura concorsuale, che si dichiarino imprenditori agricoli. 

Tuttavia è questa la sede opportuna per ricordare alcune QUESTIONI FONDAMENTALI in proposito, che riguardano un aspetto fondamentale che deve essere tenuto in forte considerazione da parte di chi si occupa di valutare un soggetto che chiede di essere affidato/garantito.

E’ l’aspetto del suo assoggettamento (o meno) alla disciplina fallimentare e delle procedure concorsuali.

Innanzitutto due evidenze generalissime:

  • Fallimento escluso in ogni caso se debiti <30.000 euro (“Non si fa luogo a dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a € 30.000”)
  • Sono previste particolari procedure “amministrative” per:
  • Grandi imprese (a cui si applicano le previsioni del D.Lgs.270/99 “Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi” e del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347)
  • Banche, assicurazioni, imprese di investimento (“amministrazione straordinaria” e “liquidazione coatta amministrativa” con il coinvolgimento delle rispettive Autorità di Vigilanza)

La dichiarazione di fallimento del cliente comporta, ai sensi dell’art 55 L.F. la scadenza automatica ed immediata di tutti i debiti del fallito

Tale scadenza automatica esonera la banca da comunicazioni di messa in mora, revoca degli affidamenti, declaratoria della decadenza ex art 1186 c.c. nei confronti del fallito

Ne consegue che, a titolo esemplificativo, nel caso di cliente affidato per elasticità di cassa (a revoca o temporaneo), l’eventuale utilizzo – a seguito dell’automatica scadenza dell’affidamento – si trasformerà immediatamente in scoperto di conto corrente.

Analogamente dicasi per eventuali finanziamenti chirografari in essere, che scadono automaticamente, con la conseguenza che il fallito diventerà debitore della banca per un debito esigibile e scaduto pari al mutuo residuante per capitale e interessi alla data del fallimento

La norma in essere statuisce altresì il blocco alla data del fallimento degli interessi sui crediti chirografari, mentre sui crediti assistiti da prelazione (pegno o ipoteca consolidati) gli interessi continueranno a decorrere fino alla data della vendita dei beni mobili o immobili rispettivamente offerti in pegno o in ipoteca.

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