Migliaia di consumatori hanno subito una lesione dei loro diritti
Chiarimenti in merito ai servizi accessori offerti dagli intermediari del credito

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“Agenti in Attività finanziaria e Mediatori creditizi devono contribuire gratuitamente all’attività di rimborso e l’O.A.M. non deve ostacolarli”

Sono migliaia i Consumatori che hanno chiesto finanziamenti mediante la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e che li hanno rinnovati anche tre o quattro volte nel corso della vita.

Stando agli ultimi dati disponibili, l’importo finanziato con le cessioni del quinto (cioè erogato al consumatore) ammonta a circa 5 miliardi l’anno.

Fino a giugno 2011 (ovvero prima che entrasse in vigore la nuova disciplina sul credito ai consumatori) molti intermediari (banche e società finanziarie) non hanno restituito costi commissionali ed oneri assicurativi non maturati nei casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

Secondo le stime ci sarebbero circa 260.000 finanziamenti l’anno che hanno ad oggetto commissioni in larghissima parte non rimborsate. Importi che vanno da 500 euro fino a oltre 11 mila euro.

Tutelati Associazione Consumatori, la prima associazione nata in Italia e specializzata in recuperi nelle cessioni del quinto si occupa già da anni di far ottenere la restituzione integrale delle commissioni e dei costi non maturati fino alla scadenza del contratto, come stabilito anche dalla Banca d’Italia con due circolari nel 2009 e nel 2011.

Banche e Società finanziarie dovrebbero effettuare di propria iniziativa i rimborsi sui finanziamenti concessi attraverso le reti degli Agenti in Attività Finanziaria e delle Società di Mediazione Creditizia, ma, nel silenzio informativo, confidano nella prescrizione dei diritti.

E l’O.A.M., l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, non agevola i rimborsi, anzi sembra ostacolarli.

Con la Comunicazione n. 11/16 dell’8 luglio 2016 l’O.A.M.,fornendo chiarimenti in merito ai servizi accessori offerti dagli intermediari del credito nel comparto della cessione del quinto, ha ritenuto che sussista una incompatibilità con l’attività di rappresentanza o mediazione nella erogazione dei finanziamenti, e ha paventato possibili sanzioni nei confronti degli Agenti in Attività finanziaria e delle Società di Mediazione creditizia che si occupano di assistenza alla clientela nelle richieste di rimborso.

Contro l’interpretazione data dall’Organismo alle norme del T.U.B., si è schierata Tutelati Associazione Consumatori, con uno studio di approfondimento sul ruolo dell’Agente in attività finanziaria e del Mediatore creditizio nel servizio accessorio di rimborso delle commissioni in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, inviato per conoscenza anche alla Banca d’Italia.

L’Associazione dei Consumatori, richiamandosi alle raccomandazioni della Banca d’Italia e agli obblighi di trasparenza, lealtà e buona fede cui devono attenersi gli Intermediari finanziari, ritiene che l’assistenza prestata dagli Agenti e Società di Medizione, in linea di principio, non sia incompatibile con le norme del Testo Unico Bancario, purchè sia svolta in forma gratuita, trattandosi di attività che tutela l’interesse generale e anche reputazionale delle Banche e Società finanziarie e favorisce il Consumatore.

“L’obiettivo di Tutelati Associazione Consumatori è quello di informare il Consumatore dei suoi diritti e di far conoscere il sistema nella sua parte illecita – spiega il Vice-Presidente nazionale dell’Associazione, Paolo Mercuri – Stiamo parlando di una lesione dei diritti di persone che già sono in fascia debole e che non hanno nessuna conoscenza dei meccanismi di calcolo degli oneri rimborsabili. Gli Agenti in Attività Finanziaria e le Società di Mediazione Creditizia devono collaborare gratuitamente (essendo già stati remunerati con i compensi provvigionali) affinchè Banche e Società finanziarie provvedano ai rimborsi che non hanno effettuato. E’ doveroso precisare che gli Agenti in Attività Finanziaria e le Società di Mediazione Creditizia non sono responsabilità dei mancati rimborsi, in quanto l’obbligo restitutorio sorge solo al momento della anticipata estinzione del finanziamento a carico dell’Intermediario che ha erogato il credito”.

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1 commento

  • Andrea ha detto:

    Prima delle citate circolari di B.I., agenti e mediatori, gestiti dall’UIC che non li ha mai seriamente vigilati, percepivano provvigioni da vergogna, arrivando anche al 20% calcolato sul montante dell’operazione. E non erano certo propensi a ridurre tali compensi neppure in caso di rinnovo. Oggi leggo che si riempiono la bocca parlando di tutela dei consumatori e che sono disponibili a collaborare a titolo gratuito nel recupero delle commissioni non maturate, avendo già percepito adeguate provvigioni. Perché invece, non parlano di restituire quota parte di quei lauti compensi, assolutamente sproporzionati rispetto all’attività svolta nei confronti della clientela?

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