Questa situazione, al momento dell’interruzione del rapporto tra le parti, comporta tutta una serie di problematiche per l’agente, tra le quali, per il FIRR, non essendo stata accantonata tale indennità, Enasarco non procederà alla corresponsione della stessa e si dovrà procedere a richiederla direttamente alla mandante entro e non oltre 12 mesi dall’interruzione del rapporto, per i contributi Previdenziali altresì finchè questi non saranno versati dalla mandante in Enasarco l’agente non ne acquista titolarità, anche se si è proceduto con la detrazione della propria quota di pertinenza.
Mi arriva un precetto da una società che non conosco, devo pagare?
Un precetto da una società sconosciuta può essere valido se il credito è stato ceduto. Ecco cosa deve provare il cessionario e cosa controllare prima del pignoramento.