Nel 730 precompilato l’integrativa si fa solo in due
ritenuta d'acconto

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Prima il sostituto errato deve procedere al respingimento del 730/4 e soltanto dopo il contribuente può procedere alla trasmissione diretta dell’integrativa. Senza la collaborazione fra il primo sostituto ed il contribuente non esiste alternativa al ricorso al Caf o al professionista abilitato. Ecco chiarita dunque la corretta procedura, a più mani, attraverso la quale il contribuente che ha inviato direttamente la sua dichiarazione 730 precompilata può integrare la stessa entro il prossimo 25 ottobre. Come precisato nei giorni scorsi (si veda ItaliaOggi del 9 ottobre) la trasmissione diretta del 730 integrativo è possibile solo in caso di errata indicazione del sostituto d’imposta nella dichiarazione originaria o nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non riesca a raggiungere il sostituto d’imposta per comunicare il risultato contabile della dichiarazione (c.d. 730/4). Per trasmettere direttamente il 730 integrativo il contribuente deve necessariamente attivare l’apposita opzione all’interno della propria area dedicata del sistema Entratel. Tuttavia tale possibilità sarà tecnicamente praticabile soltanto nel caso in cui il sostituto d’imposta, accortosi della propria incompetenza nel ricevere il 730/4, sia entrato nella propria area riservata e abbia espressamente respinto la comunicazione ricevuta. Questa azione da parte del primo sostituto errato sblocca e rende operativa l’area riservata dedicata al contribuente che potrà così procedere all’invio diretto del 730 integrativo avente ad oggetto i dati corretti del sostituto d’imposta. Da notare che nel momento in cui il primo sostituto errato effettua lo scarto del 730/4 ricevuto il contribuente viene raggiunto da un messaggio mail informativo. Se il primo sostituto non effettua invece il respingimento telematico del 730/4 la procedura si blocca e allora per il contribuente non rimane altra strada che quella di rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per l’invio, indiretto, del 730 integrativo. Chiarita la procedura resta da capire in quali situazioni il primo sostituto, erroneamente indicato nella precompilata, non si sia adoperato per effettuare il suddetto respingimento del 730/4 immediatamente dopo la sua ricezione. I motivi possono essere i più disparati ed attengono tutti a situazioni direttamente riconducibili al primo sostituto stesso. Al di là della mera omissione o dell’errore materiale, sempre possibile ma davvero poco probabile e comunque non degno di menzione, il mancato respingimento con il conseguente blocco della possibilità dell’integrativa diretta, potrebbe essere conseguenza di tutta una serie di eventi occorsi al sostituto stesso che non gli hanno consentito di effettuare il rifiuto del 730/4 in tempo utile. Tanto per fare qualche esempio il sostituto erroneamente indicato dal contribuente nella precompilata potrebbe avere nel frattempo cessato l’attività per intervenuto fallimento, per compimento della fase liquidatoria e quant’altro. Diversa l’ipotesi in cui al sostituto non sia stato nemmeno recapitato il modello 730/4 che può essersi verificata nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non sia stata in grado di raggiungerlo per comunicargli gli esiti contabili della dichiarazione precompilata. Questa situazione potrebbe essersi verificata a seguito di errori contenuti nel 730 precompilato che impediscono il riconoscimento del sostituto stesso con la conseguente impossibilità di raggiungerlo. Si pensi, tanto per fare un esempio, ad un’errata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica al quale inviare la comunicazione 730/4. In queste situazioni è chiaro che non avendo ricevuto gli esiti della dichiarazione il sostituto non può nemmeno procedere al respingimento degli stessi aprendo, quale necessaria conseguenza, la possibilità dell’integrativa diretta al contribuente.

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