Niente concordato di gruppo, non si aggira l’assenza di legge
riconoscimento

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Non può essere riempita con interpretazioni creative l’assenza nel nostro ordinamento di una disciplina del concordato di gruppo. La Corte di cassazione, sentenza n. 20559, ribalta pertanto l’omologazione emessa dal tribunale di La Spezia (poi confermata dal verdetto della Corte d’appello di Genova) del concordato di una società in nome collettivo costituita attraverso il conferimento del patrimonio di 4 società di capitali (3 Srl e una Spa), a loro volta ammesse al medesimo concordato in veste di soci illimitatamente responsabili.
La Cassazione però non è stata di questo avviso e ha messo invece in evidenza tutta una serie di motivi che conduce a una decisione di segno opposto. Il dato di partenza non può che essere rappresentato dalla constatazione che l’attuale diritto fallimentare ignora una realtà assai frequente sul mercato, quella dell’organizzazione delle società in gruppi. In questo senso, la disciplina dell’amministrazione straordinaria non ha fatto da modello. In qualche modo ovvia allora la messa in atto di soluzioni alternative più o meno fantasiose. È il caso della realizzazione della Snc approda che però non convince i giudici della Cassazione.
Numerose le perplessità. A partire da quella sulla competenza del giudice, che sarebbe appartenuta, su proposte necessariamente distinte, ai tribunali nel cui circondario ciascuna società aveva la sede principale dell’impresa. Poiché poi la società in nome collettivo è stata costituita apposta, con un patrimonio che, attraverso i conferimenti, è la somma di quelli delle società di capitali fondatrici, tutti i creditori delle società con minore attivo hanno concorso in maniera inammissibile con quelli delle società più capienti. Si sarebbero invece dovuto tenere distinte le posizioni debitorie e creditorie delle singole società.
Sul piano della procedura, poi, le maggioranze per l’approvazione del concordato avrebbero dovuto essere calcolate in riferimento alle singole imprese del gruppo, quando invece si è proceduto senza adunanze separate e senza votazioni e maggioranze distinte per ciascuna società. Il concordato preventivo della società non si estende ai soci illimitatamente responsabili, per i quali è previsto il beneficio dell’esdebitazione unicamente però per i debiti sociali e non per quelli personali.
In definitiva, conclude la Cassazione, «la descritta operazione ha forzato il dato normativo, in particolare gli articoli 161 Legge fallimentare e 2740 Codice civile, oltre i limiti che, a mezzo di una mera interpretazione ed in mancanza di una disciplina positiva del fenomeno (una legge che intenda disciplinare il concordato preventivo di gruppo dovrebbe verosimilmente occuparsi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, la formazione delle classi e delle masse), essa poteva ragionevolmente tollerare».

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