Niente più start-up senza bilanci depositati
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È inammissibile il deposito nel registro delle imprese delle attestazioni di mantenimento dei requisiti start-up (al fine di beneficiare del particolare regime di favore ad esse riservato), in assenza di un bilancio regolarmente approvato dall’assemblea. Il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti per la qualifica di start-up innovativa nell’istituto camerale, deve essere effettuato comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, sia che esso sia approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, sia che esso sia approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 giorni dalla chiusura del medesimo esercizio.

Questo è quanto si legge nella nota del ministero dello sviluppo economico 11 settembre 2015 n. 161868 sulla scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle società start-up innovative. Al Mise veniva posta il quesito sulla possibilità di depositare la domanda di mantenimento in data precedente all’approvazione del bilancio della start-up. La norma crea un collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’impresa, ai fini del mantenimento dei requisiti, e le risultanze di bilancio. Sotto questo aspetto la prima parte del comma 15, appare totalmente allineata al disposto degli articoli 2364, secondo comma, primo capoverso e 2435 codice civile. Il legale rappresentante, depositerà con un unico adempimento il bilancio e l’attestazione di mantenimento dei requisiti redatta sulla base delle evidenze di bilancio stesso.

Termine lungo approvazione bilancio. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. In tale fattispecie si crea una asimmetria rispetto alla disposizione generale. Infatti, ove la società versi nelle condizioni espressamente previste dalla norma codicistica «bilancio consolidato, ovvero quando le condizioni lo richiedano», ed approvi il bilancio entro il centoottantesimo giorno dalla chiusura dell’esercizio sociale, tale termine coinciderebbe con quello previsto dall’articolo 25, comma 15, del dl 179/2012 come termine ultimo per la presentazione dell’attestazione di mantenimento dei requisiti. Ne consegue che si verrebbe a creare un regime sperequativo, non giustificato da ragioni di proporzionalità, tra le due fattispecie. Nel caso dell’approvazione di bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, si consente il deposito unico del bilancio stesso e dell’attestazione. Nel caso di approvazione nei 180 giorni viene meno tale possibilità. Ma soprattutto viene meno la possibilità di produrre un’attestazione sulla base di dati effettivi di bilancio approvato.

Bilancio non approvato. Il Mise ritiene che il bilancio non approvato possa consentire comunque l’attestazione dei requisiti. La più recente dottrina è propensa ad ammettere la possibilità di deposito del progetto di bilancio (vale dire un bilancio non approvato), ma all’unico scopo di evitare la sanzione di cui all’art. 2630 , comma 2, codice civile.

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