Obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi
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Chiarimenti in merito agli obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e dell’aggiornamento professionale sono stati forniti dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi con la comunicazione n. 12/2016 dell’8 luglio 2016.

L’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ha pubblicato la comunicazione n. 12/2016 dell’8 luglio 2016, con cui fornisce chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi:
– la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141,
– l’obbligo di aggiornamento professionale.
L’organismo chiarisce che i soggetti che richiedono l’iscrizione negli elenchi, ovvero ai fini della successiva permanenza negli stessi, hanno l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa sia in capo agli intermediari del credito in caso di persone fisiche, sia per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo e per coloro che detengono il controllo, nonché per i propri collaboratori e dipendenti, in caso di persone giuridiche.
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti è prevista, con la cadenza ritenuta più congrua, l’acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Per quanto riguarda i requisiti richiesti in capo ai propri dipendenti e collaboratori, la responsabilità di essersi avvalso o meno di una idonea procedura che ne consentisse una concreta e pronta verifica, rimane in capo all’intermediario del credito. Gli intermediari del credito sono inoltre solidalmente responsabili dei danni eventualmente causati dai propri dipendenti e collaboratori nell’esercizio delle rispettive attività.
La normativa prevede che gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, debbano effettuare l’aggiornamento professionale con cadenza biennale, decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione negli elenchi ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto.
L’obbligo formativo consiste nel partecipare ad almeno 60 ore di attività di aggiornamento per ogni biennio, di cui almeno 30 ore devono tenersi in aula, con un numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare pari ad almeno 15 ore, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula.
L’inosservanza di tale obbligo può comportare, peraltro, l’adozione di provvedimenti sanzionatori, anche se al riguardo, l’Organismo ritiene necessario, in caso di riscontrata violazione, dare la possibilità ad assolvere comunque prontamente all’obbligo di aggiornamento professionale, facendo salve in ogni caso le attività di vigilanza.
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