Pace fatta tra Abi e associazioni delle imprese
credito al credito Salone dei pagamenti

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Dalle banche arriva l’anticipo del rimborso dei crediti fiscali. Le imprese in possesso della certificazione del credito potranno, infatti, chiedere alle banche il quantum che gli spetta dall’erario. Non solo. Le banche, infatti, si impegneranno nel mettere a disposizione un plafond di circa 10 mld di euro, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle Pmi nei confronti della p.a., sulla scia di quanto previsto, prima dal dl 35/2013 (sblocca debiti) e poi dal dl 66/2014 (bonus Irpef). A prevederlo l’Accordo per il credito 2015, che resterà valido fino al 31 dicembre 2017, sottoscritto dall’Abi e dalle associazioni delle imprese. Testo, all’interno del quale, nella sezione relativa alle imprese in ripresa, ha trovato spazio il nuovo compromesso in merito alla sospensione dei mutui prevista, in ultima battuta, anche dalla legge si stabilità per il 2015. Spazio, inoltre, a imprese in sviluppo e al rapporto tra imprese e pubblica amministrazione.

Rimborsi fiscali. Arriva l’anticipazione bancaria per le imprese che, vantando un credito nei confronti dell’erario, si trovano in crisi di liquidità. Situazione da non sottovalutare alla luce delle nuove regole sul reverse charge e sullo split payment. Compito dell’Abi e del mondo delle imprese, quello di raggiungere un accordo con l’Agenzia delle entrate al fine di poter consentire alle banche di erogare anticipi di liquidità alle imprese che, in attesa dei rimborsi, si trovano in difficoltà. Nell’ambito dell’accordo, poi, è stato rinnovato l’impegno a fare fronte all’emergenza relativa al ritardo dei pagamenti della p.a. A tal fine, sulla scia di quanto già previsto dal precedente Plafond crediti del 2012, le banche si impegnano nuovamente a mettere a disposizione 10 mld di euro di cui potranno usufruire, con o senza cessione del credito, le imprese uno stato di difficoltà legato anche al mancato incasso di quanto dovuto dalle p.a.

Sospensione dei mutui. Via libera alla sospensione della quota capitale delle rate dei mutui per le imprese in difficoltà ma non troppo. A queste, inoltre, sarà concesso anche di allungare il tempo dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario. «L’intesa», ha sottolineato Mario Pagani, responsabile del dipartimento delle politiche industriali per la Cna, «è arrivata a prescindere dalla legge di stabilità e si inserisce sulla traccia dei precedenti accordi che portiamo avanti dal 2009. Questa volta, però, l’accordo», ha evidenziato Pagani, «arriva la termine di un percorso che è stato difficile a causa delle nuove regole che la l’Europa ha imposto alle banche. E, data la situazione, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti». Dal 2009 «sono stati più di 425 mila i finanziamenti il cui pagamento è stato sospeso», ha evidenziato l’Abi tramite una nota, «per un totale di 24 mld di euro di liquidità aggiuntiva». Alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate, rinnovabile di anno in anno, potranno accedere solo le imprese che non abbiano fatto una richiesta simile nei 24 mesi precedenti e che abbiano rate scadute da non più di 90 giorni. Sulla falsa riga anche l’allungamento dei mutui che sarà possibile per una durata non superiore a tre anni per i chirografari e di quattro anni per gli ipotecari. Per quanto riguarda la sospensione, però, si è concretizzato il rischio di un rincaro finale. Se nel momento in cui l’impresa andrà a fare richiesta per la sospensione la banca riterrà che ci siano serie possibilità che i pagamenti facciano fatica a ripartire, in base alle nuove regole europee (si veda ItaliaOggi di ieri), agli occhi delle banche il rischio sarà maggiore e, quindi, aumenteranno gli accantonamenti a costo di un rincaro finale degli interessi.

Le famiglie. Raggiunto, inoltre, l’accordo per la nuova moratoria famiglie sottoscritto dalle associazioni dei consumatori. Via, quindi, alla sospensione fino a 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. La sospensione può essere richiesta nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni.

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