Più certezze per lo sgravio delle perdite sui crediti
prestazione occasionale

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Più certezze per lo sgravio delle perdite sui mini-crediti e di quelle relative a crediti vantati verso soggetti coinvolti in procedure concorsuali:
innanzitutto, le svalutazioni non dedotte nei periodi in cui sussistono gli elementi certi e precisi o in cui il debitore è sottoposto a tali procedure sono deducibili nell’esercizio in cui occorre procedere alla loro cancellazione;
inoltre, la deduzione delle perdite su crediti assume rilevanza fiscale se l’imputazione in bilancio è effettuata in uno dei periodi d’imposta compresi tra l’esercizio in cui si apre la procedura e quello in cui gli importi vanno cancellati dal bilancio.
Sono queste le più importanti novità introdotte dall’articolo 13 del Dlgs internazionalizzazione.
Per le perdite relative a crediti di modesta entità, e per i quali è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento, l’Agenzia aveva già affermato nella circolare 26/E del 2013 che la scadenza del termine rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta.
Il principio è stato confermato dalla norma ed esteso ai casi delle procedure concorsuali, in relazione alle quali le Entrate avevano affermato, nella stessa circolare, che «l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza», ma gli uffici hanno il potere di sindacare la correttezza del comportamento seguito dal redattore del bilancio. A tal fine, si poteva fare riferimento alle risultanze dei documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali:
l’inventario predisposto
dal curatore;
il piano del concordato preventivo presentato ai creditori;
la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta;
la relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria;
le garanzie reali, personali o assicurative;
per i debitori esteri, i documenti degli organi ufficialmente nominati all’interno della procedura.
L’Assonime aveva già osservato, nella circolare 18/2014, che la possibilità di sindacare la congruità della perdita imputata in bilancio si poneva in contrasto con la logica semplificatoria che aveva indotto il legislatore a prendere in considerazione alcune fattispecie di obiettiva difficoltà di recupero del credito a causa della situazione del debitore, stabilendo che, in queste ipotesi, gli elementi certi e precisi sussistono «in ogni caso»: semplificazione che veniva meno imponendo l’acquisizione di elementi idonei a comprovare analiticamente il grado di inesigibilità del credito.
Per eliminare i margini di incertezza nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 101 del Tuir il viene previsto che la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se è successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, stabilendo al contempo un termine massimo per effettuarla.
La volontà, pertanto, è quella di sancire l’impossibilità per gli uffici di contestare il criterio di imputazione temporale adottato in tutti i casi in cui la perdita su crediti è imputata al conto economico – e conseguentemente dedotta – in uno dei periodi d’imposta compresi tra l’esercizio nel corso del quale è aperta la procedura e quello nel quale il credito deve essere cancellato dal bilancio.
Il comma 2 dell’articolo 13 precisa che la disposizione in esame si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2015.
Nella relazione di accompagnamento del decreto è stato, però, evidenziato che la norma ha la finalità di fare chiarezza, semplificare ed eliminare possibili contestazioni. Pertanto si ritiene ragionevole evitare che vengano sanzionati i contribuenti che hanno adottato in passato comportamenti conformi ai criteri ritenuti corretti dalla nuova norma.
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