Più tutela per chi ordina un bonifico o un addebito diretto
IlComitatodiBasileacambiairequisitididisclosuredel°pilastro:piùtabellestandardsuiparametridirischiodellebanchedieboldnixdorf

Ancora nessun commento

Viene rafforzato il rispetto degli standard tecnici delle operazioni e del diritto a una attenta verifica degli elementi essenziali delle operazioni (importo e periodicità). Il decreto legislativo 135/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2015, disegna la mappa delle sanzioni (fino a 150 mila euro) per le violazioni a due regolamenti europei, che hanno delineato una disciplina uniforme per i bonifici e gli addebiti diretti. Le due operazioni si distinguono perché mentre il primo viene eseguito su disposizione del debitore, il secondo viene eseguito su disposizione del creditore, previa autorizzazione del debitore. Il primo regolamento di cui parliamo è il n. 924/2009, il secondo (che modifica il precedente) è il 260/2012. Mediante queste normativa il legislatore europeo ha voluto facilitare l’automazione dei pagamenti (attribuzione di Iban a ciascun cliente) e rendere omogenee le commissioni e coordinare le modalità tecniche di esecuzione delle operazioni. Già con il decreto legislativo 3/2011 il legislatore italiano aveva predisposto la griglia sanzionatoria, dando i relativi poteri alla banca d’Italia. Il decreto legislativo in commento aggiorna le disposizioni al regolamento del 2012 e contestualmente abroga il decreto legislativo 3/2011. Vediamo, quindi, alcune delle ipotesi più significative.

Raggiungibilità

Per l’esecuzione di bonifici e addebiti diretti il regolamento europeo impone la raggiungibilità dei conti a livello europeo come a livello nazionale. La violazione di questo obbligo è punita con la sanzione pecuniaria da 50 mila a 150 mila euro.

Interoperabilità

I sistemi di pagamento devono poter dialogare tra loro. Se si viola il principio della interoperabilità scatta la sanzione da 50 mila a 150 mila euro.

Requisiti

I regolamento dettano un elenco di standard tecnici. Per esempio, si deve usare l’Iban, bisogna inserire i dati sull’identificativo del pagatore; o per fare altri esempi, in caso di addebiti diretti, l’operatore del beneficiario deve garantire che il pagatore dia il consenso all’addebito; inoltre il pagatore deve avere la facoltà di limitare l’importo o la periodicità dell’addebito che subisce; infine, altro adempimento importante, o il pagatore ha diritto a un rimborso per gli addebiti sbagliati oppure l’operatore deve attentamente controllare ogni operazione di addebito e in particolare importo e periodicità. La violazione di questi obblighi è sanzionata con pena pecuniaria da 50 mila a 150 mila euro.

Commissioni

Il regolamento esclude commissioni per le operazioni di addebito diretto e prevede commissioni, solo a certe condizioni, per le operazioni siglate «R» e cioè un’operazione che non va a buon fine per mancanza fondi o per altra ragione. La violazione della norma porta a una sanzione pecuniaria da 50 mila a 150 mila euro.

Stessa sanzione è prevista per l’ipotesi di violazione della norma sull’uguaglianza delle commissioni per i pagamenti transfrontalieri rispetto a quelli nazionali.

Iban

Per la violazione della norma sulla comunicazione all’interessato del suo Iban la sanzione va da 10 mila a 100 mila euro.

Bankitalia

L’autorità competente a irrogare le sanzioni è la Banca d’Italia, cui gli interessati possono fare pervenire esposti.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI