Il nuovo prestito vitalizio ipotecario: tutto quello che c’è da sapere
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Con l’emanazione il 22 dicembre 2015, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 (in vigore dal 2 marzo) di attuazione della legge del 2 aprile 2015 n. 44, a sua volta di revisione dell’art. 11 quaterdecies, comma 12 della Legge 248/2005 si è concluso l’iter legislativo del prestito ipotecario vitalizio (PIV).

Considerato che alcuni intermediari hanno già avviato l’iter per collocare sul mercato il prodotto, sembra opportuno un riesame integrato e complessivo di tutta la nuova normativa.

Premessa

Il prestito ipotecario vitalizio è un prodotto largamente in uso in altri paesi; in particolare, nei paesi anglosassoni, è conosciuto con il nome di sotto il nome di equity release, che sua volta si suddivide in lifetime mortgage che prevede tra l’altro il rimborso periodico degli interessi per cui la somma da rimborsare non cresce in maniera smisurata, e in home reversion,esemplificativamente una specie di usufrutto. 

Il fine di chi ha pensato questa tipologia di finanziamento è stato, probabilmente, di migliorare il tenore di vita dei proprietari anziani attraverso lo smobilizzo di una loro proprietà immobiliare. Persone che possono essere, per vari motivi, in difficoltà economiche oppure che vogliono dare un volano economico ad altri soggetti, primi tra tutti i figli, spesso, con difficoltà ad acquistare una propria abitazione o almeno ad approntare un anticipo in contanti o, infine, per chi non ha eredi, per cui l’immobile ricadrebbe sotto la proprietà dello Stato.

In cosa è diverso il PIV dalla Nuda Proprietà

Il PIV, infine, è un’operazione che può far ricordare la vendita della nuda proprietà, utile ugualmente per acquisire della liquidità, ma completamente diversa, per almeno due ordini di motivi: 

  1. il proprietario, con la nuda proprietà subisce la perdita certa dell’abitazione mantenendo solo il diritto di abitarci o affittarlo sino a che resta in vita, dopodiché l’acquirente ne otterrà il possesso;
  2. il finanziamento è chiesto dallo stesso proprietario e non da chi intende acquistare la nuda proprietà. 

Come nella nuda proprietà e a differenza dei mutui fondiari, la concessione di un PIV non è correlata ad alcun parametro patrimoniale.

Come funziona il PIV

La legge del 2005 ebbe un successo molto scarso perché la norma non era chiara, il costo eccessivo, gli obblighi assunti dagli eredi, importo massimo rimborsabile dagli eredi non erano chiari; la fiscalità non era di vantaggio, non era fissato l’importo massimo rimborsabile; con la legge 44/2015 la norma è stata resa maggiormente precisa e l’operazione, oggi, più fattibile.

I destinatari del PIV devono avere un’età superiore ai sessanta anni; nel caso di finanziamento concesso a un soggetto, al momento della stipula, coniugato o convivente more uxorio da almeno un quinquennio, comprovabile da un certificato di residenza storico, il contratto dovrà essere sottoscritto da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio, anche se l’immobile fosse di proprietà di uno solo di essi e sarà perfezionabile solo se entrambi i soggetti avranno i requisiti previsti dalla normativa.

Il finanziamento può essere concesso per un percentuale, compresa tra il dieci e il cinquanta percento del valore dell’immobile di uso residenziale fornito in garanzia con ipoteca di I grado che potrà essere iscritta solo sull’immobile collaterale alla concessione del finanziamento e non su eventuali altri immobili dello stesso proprietario. In tal modo la banca potrà rifarsi esclusivamente sull’immobile concesso in garanzia e non su altre parti del patrimonio del mutuatario. 

La documentazione del PIV

La documentazione precontrattuale consegnata dal soggetto finanziatore a quello richiedente è quella prevista, se applicabile, per i mutui ipotecari nelle “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia.

La banca dovrà fornire al mutuatario due prospetti esemplificativi (“Simulazione del piano di ammortamento”) relativi al potenziale andamento del debito nel tempo, che dovranno evidenziare, per ogni anno, separatamente, capitale e interessi. Un prospetto dovrà riportare il tasso di interesse previsto contrattualmente, l’altro applicando un tasso che ipotizzi un aumento del tasso stesso non inferiore a 300 punti base (3,00%) rispetto a quello indicato al momento della stipula o, se previsto, l’applicazione del tetto massimo applicabile (cap). Nel caso di finanziamento a tasso fisso può essere predisposto un unico prospetto.

I prospetti devono prevedere una durata del finanziamento non inferiore alla differenza tra l’età del soggetto finanziato più giovane e ottantacinque anni; comunque la durata non deve essere inferiore a quindici anni. Esempio 1. Età 85 – Età del soggetto più giovane 67 = 18 anni: durata 18 anni. Esempio 2. Età 85 – Età del soggetto più giovane 74 = 12 anni: durata 15 anni.

Nella simulazione devono essere indicati tutti gli oneri da riconoscere al momento della stipula. Tutte le spese necessarie alla dimostrazione della correttezza delle informazioni necessarie per la stipula del prestito sono a carico del soggetto finanziatore. Nel caso di mancata sottoscrizione del PIV, il finanziatore non potrà chiedere alcun ammontare al cliente. 

Il finanziatore ha l’obbligo di consegnare al richiedente, gratuitamente e almeno 15 giorni prima dell’eventuale stipula del contratto, un prospetto informativo che riporti in maniera chiara l’importo finanziato, il valore di perizia (anche in percentuale) dell’immobile fornito in garanzia, l’indicazione che sarà erogato un importo netto, corrisposte tutte le spese, le imposte e gli oneri legati al finanziamento: istruttoria, notarili, perizia, imposta sostitutiva, polizza assicurativa “incendio e scoppio”. 

Il finanziatore dovrà inviare annualmente il resoconto dell’importo finanziato e di quello da restituire alla scadenza; non potrà, in alcun modo, modificare le condizioni contrattuali sottoscritte e il valore dell’immobile fornito in garanzia.

Coperture assicurative incendio e scoppio

Per la polizza deve essere garantito al debitore di poterla acquistare direttamente, da un soggetto diverso da quello proposto dal finanziatore.

Rimborso 

Il debitore potrà concordare il rimborso graduale della quota interessi e il pagamento di eventuali spese, così da ridurre il costo complessivo del finanziamento. l’impegno dovrà essere puntualmente rispettato; in caso contrario, per il mancato o ritardato pagamento delle rate per sette volte (o più) anche non consecutivamente, l’intermediario potrà, trascorsi da 30 a 180 giorni dalla scadenza utile, chiedere la risoluzione del contratto e il rimborso del finanziamento

In caso di finanziamento senza alcun rimborso periodico, gli interessi saranno capitalizzati annualmente con un aumento del debito complessivo. 

In materia di mancati pagamenti e di capitalizzazione degli interessi (anatocismo) sono in discussione in Parlamento alcune norme che potrebbero modificare le attuali previsioni, anche per il Prestito Ipotecario Vitalizio.

Fiscalità

Per quanto riguarda la fiscalità, è stata prevista l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, la tassa governativa è fissata nello 0,25%.

Il rimborso del PIV potrà avvenire con la vendita dell’immobile da parte degli eredi, entro dodici mesi dalla morte del soggetto finanziato ovvero se questi è coniugato o convivente more uxorio da più di cinque anni, del più longevo dei due soggetti.

L’estinzione, avverrà con la vendita dell’immobile, con il ricavato destinato al rimborso del credito, da parte della banca mutuante al prezzo di mercato, stimato da un perito indipendente. In caso di mancata vendita, ogni dodici mesi, il prezzo di vendita sarà ridotto del quindici per cento. 

Vendita Immobile

La vendita dell’immobile salderà qualsiasi credito dell’intermediario legato al PIV, mentre se la compravendita darà un ricavato superiore al debito, la differenza dovrà essere restituita agli eredi. 

Quando la vendita è disposta dal creditore, questi è esonerato dalla procedura esecutiva dove l’intermediario deve procede al pignoramento dell’immobile, mettendo; con la procedura prescelta, peraltro, non si pongono sullo stesso piano tutti gli eventuali creditori; infatti, trascorsi i 12 mesi concessi agli eredi, l’intermediario gestirà direttamente l’immobile come se fosse di sua proprietà.

Il rimborso sarà chiesto dall’intermediario creditore anche in caso: di vendita o trasferimento, a qualsiasi titolo, dell’immobile (o parte di esso) oppure, salvo espresso clausola contrattuale, se è concesso un godimento d’usufrutto, d’uso, di abitazione o un diritto di superficie in relazione all’immobile, di concessione di servitù non presenti al momento della stipula del finanziamento, di dolo o colpa grave che riducano significativamente il valore dell’immobile per responsabilità del soggetto finanziato, o a terzi datori d’ipoteca, per la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile, in presenza di modifiche all’immobile rispetto a quanto riportato nella perizia e nella documentazione catastale, senza accordo con il finanziatore, di revoca dell’abitabilità dell’immobile, in presenza di procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali di importo pari o superiore al venti per cento del valore dell’immobile dato in garanzia.

LEGGE 2 aprile 2015, n. 44

Modifica all’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. (15G00057)

(GU n.92 del 21-4-2015)

Vigente al: 6-5-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; I

L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga la seguente legge: 

Art. 1 

1. Il comma 12 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dai seguenti: 

«12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un’unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile. 

12-bis. E’ fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l’articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 

12-ter. Ai fini dell’applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario. 

12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e agli stessi si applica l’articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L’ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 12 non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l’immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell’immobile. In alternativa, l’erede può provvedere alla vendita dell’immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L’importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell’immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell’acquirente dell’immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all’articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell’acquisto. 

12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l’offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell’immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell’importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta. 

12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data». 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addì 2 aprile 2015 MATTARELLA 

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2015, n. 226

Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44. (16G00024)

(GU n.38 del 16-2-2016)

Vigente al: 2-3-2016

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44; 

Sentite l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori ed utenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 ottobre 2015; 

Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato ad eccezione della richiesta di precisare, all’ultimo capoverso del comma 1 dell’articolo 2, che i prospetti evidenzino anche gli effetti dell’eventuale estinzione anticipata nei confronti degli eredi, non attuabile in quanto i casi di estinzione anticipata si riferiscono ad ipotesi in cui il soggetto finanziato è ancora in vita e non c’è, pertanto, un’apertura di successione, nonché della richiesta di modificare il comma 1, lettera g), dell’articolo 3, inserendo, nel novero dei familiari del soggetto finanziato, anche i nipoti ed i discendenti in linea retta, non opportuna in un’ottica di bilanciamento tra gli interessi del soggetto finanziato e quelli del finanziatore, volta a consentire la massima diffusione dello strumento creditizio da regolare, per cui si è circoscritta la platea dei soggetti che possono risiedere nell’immobile posto a garanzia del finanziamento alla famiglia nucleare del soggetto finanziato e non a quella parentale; 

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. 10905 del 14 dicembre 2015; 

Adotta il seguente regolamento: 

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

a) “legge”: il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44; 

b) “finanziamento”: il prestito vitalizio ipotecario di cui al comma 12 dell’articolo 11-quaterdecies della legge; 

c) “immobile”: l’immobile residenziale e le relative pertinenze oggetto di iscrizione ipotecaria a garanzia del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi del comma 12-quater dell’articolo 11-quaterdecies della legge; 

d) “soggetto finanziato”: la persona fisica o le persone fisiche sottoscrittrici del contratto di prestito vitalizio ipotecario; 

e) “soggetto richiedente”: la persona fisica o le persone fisiche che chiedono di sottoscrivere il contratto di prestito vitalizio ipotecario; 

f) “finanziatore”: il soggetto, di cui al comma 12 dell’articolo 11-quaterdecies della legge, erogante il prestito vitalizio ipotecario; 

g) “cap”: l’eventuale soglia massima del tasso variabile che non può essere superata. 

Art. 2

Regole per l’offerta al pubblico dei prestiti vitalizi ipotecari, trasparenza e certezza dell’importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta

1. Nel contratto di finanziamento sono presenti, secondo la scelta effettuata dal soggetto finanziato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 12-bis, della legge, anche in allegato al contratto stesso due prospetti esemplificativi, chiamati “Simulazione del piano di ammortamento”, che illustrano il possibile andamento del debito nel tempo, evidenziando anno per anno separatamente il capitale e gli interessi, uno applicando il tasso contrattuale al momento della stipula del prestito vitalizio ipotecario, e l’altro simulando al terzo anno dalla stipula del contratto di prestito ipotecario vitalizio uno scenario di rialzo dei tassi di interesse non inferiore a 300 punti base rispetto al tasso vigente al momento della stipula del contratto o, se ha un valore inferiore a questa ipotesi, all’eventuale cap previsto dal contratto. I prospetti devono avere una durata minima pari alla differenza tra l’età del soggetto finanziato più giovane e 85 anni e comunque non inferiore a 15 anni, ed includere tutti gli oneri dovuti al finanziatore al momento della stipula. 

2. Il prospetto può essere unico quando il finanziamento è stipulato ad un tasso fisso e si fa riferimento al tasso fisso previsto contrattualmente. 

3. È fatto assoluto divieto al finanziatore di esigere il pagamento delle spese sostenute per le attività svolte dal finanziatore nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente decide di non sottoscrivere il finanziamento. 

4. La documentazione precontrattuale che il finanziatore consegna al soggetto richiedente è la medesima prevista per i mutui ipotecari dalle “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2009, e successive modificazioni, in quanto applicabili. 

È fatto, altresì, obbligo al finanziatore di consegnare gratuitamente al soggetto richiedente, almeno 15 giorni prima dell’eventuale stipula del contratto, un prospetto informativo contenente in modo chiaro le seguenti informazioni minime: 

a) l’importo finanziato con la corrispondente indicazione della percentuale del valore di perizia dell’immobile dato in garanzia; 

b) l’indicazione della somma che sarà erogata al soggetto finanziato al netto delle imposte e di tutti i costi legati al finanziamento, compresi quelli di istruttoria, notarili, della perizia estimativa e della polizza assicurativa. 

5. Deve sempre essere garantito il diritto per il soggetto finanziato di acquistare liberamente la obbligatoria polizza assicurativa sull’immobile anche da un soggetto diverso dal finanziatore.

6. È fatto obbligo al finanziatore di inviare con periodicità annuale al soggetto finanziato un resoconto riportante dettagliatamente gli importi costituenti il capitale finanziato e quelli costituenti il capitale da restituire a scadenza, ai sensi delle “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2009, e successive modificazioni, in quanto applicabili. 

7. Nel caso in cui il soggetto finanziato, al momento della stipula del finanziamento, risulta coniugato, ovvero convivente more uxorio da almeno un quinquennio documentato attraverso la presentazione di un certificato di residenza storico, e nell’immobile posto a garanzia risiedano entrambi i coniugi o conviventi more uxorio, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi anche se l’immobile è di proprietà di uno solo di essi, purché i requisiti di età previsti dall’articolo 11-quaterdecies, comma 12, della legge siano posseduti da entrambi i sottoscrittori. 

Art. 3

Casi e formalità che comportano una riduzione significativa del valore di mercato dell’immobile

1. Il rimborso integrale del finanziamento in un’unica soluzione può essere richiesto dal finanziatore nei seguenti casi: 

a) al momento della morte del soggetto finanziato; se il finanziamento è cointestato, tale condizione si avvera al momento della morte del soggetto finanziato più longevo; 

b) se vengono trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia, in particolare: 

1) nel caso in cui la proprietà dell’immobile, o una sua quota, è venduta o trasferita a qualsiasi titolo, fatto salvo il caso di trasferimento mortis causa della proprietà, anche pro quota, in cui si applica la lettera a); 

2) salvo quanto previsto diversamente nel contratto, nel caso in cui è concesso un godimento d’usufrutto, d’uso, di abitazione o un diritto di superficie in relazione all’immobile; 

3) nel caso di concessione di servitù non presenti al momento della stipula del finanziamento; 

c) qualora siano imputabili al soggetto finanziato, o a terzi datori d’ipoteca, atti compiuti con dolo o colpa grave che riducano significativamente il valore dell’immobile; 

d) qualora siano costituiti diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile; 

e) qualora siano apportate modifiche all’immobile rispetto al suo stato originale come documentato in sede di perizia e dalla documentazione catastale, senza accordo con il finanziatore, anche se con la necessaria autorizzazione o notificazione alle autorità competenti, ovvero modifiche che comunque limitino la libera circolazione dell’immobile; 

f) qualora l’incuria o la mancanza di adeguata manutenzione abbia determinato la revoca dell’abitabilità dell’immobile; 

g) qualora altri soggetti, dopo la stipula del finanziamento, prendano la residenza nell’immobile, ad eccezione dei familiari del soggetto finanziato; a questi fini come familiari si intendono i figli, nonché il coniuge o convivente more uxorio e il personale regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi; 

h) nel caso in cui l’immobile oggetto di garanzia subisca procedimenti conservativi o, esecutivi di importo pari o superiore al venti per cento del valore dell’immobile concesso in garanzia o ipoteche giudiziali. 

2. Tutte le spese necessarie alla dimostrazione dell’avveramento di una delle condizioni di cui al comma 1 sono ad esclusivo carico del finanziatore. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Roma, 22 dicembre 2015 

Il Ministro: Guidi 

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2016 

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, 

reg.ne prev. n. 315

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