Presupposti per la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi

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Cass., 16 dicembre 2014, n. 26361 

GiustiziaLa fattispecie oggetto di esame trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da un correntista nei confronti di un istituto di credito, per la asserita erronea segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi. Più precisamente, l’attore sosteneva che la banca non avrebbe dovuto effettuare la predetta segnalazione, poiché il mancato pagamento di una parte del finanziamento ricevuto era dipeso da un mero ritardo conseguente alla necessità di avere alcuni chiarimenti.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, evidenziando, da un lato, che – stante l’interruzione del rimborso del prestito e le risultanze dello stesso sistema informativo della Centrale dei Rischi – la segnalazione a sofferenza era da ritenersi legittima e, dall’altro lato, che non sussisteva comunque prova del presunto pregiudizio patito.

La Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata, sulla base delle argomentazioni che seguono.

Prima di tutto, i giudici di legittimità hanno ricordato che la nozione di insolvenza ai fini della segnalazione di un credito a sofferenza, quale si ricava dalle Istruzioni di Banca d’Italia in materia, “non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di definitiva irrecuperabilità”.

In altre parole, ciò che conta è la sussistenza di una oggettiva situazione di incapacità finanziaria, essendo, di contro, irrilevante la mera volontà di non adempiere, manifestata dal debitore.

Tanto precisato, la Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente interpretato il dato normativo, poiché aveva rilevato l’infondatezza delle argomentazioni poste alla base del diniego di pagamento e, comunque, l’esistenza di una oggettiva difficoltà economica dell’attore e di una seria prospettiva di mancato recupero del credito. Si legge, infatti, “(…) i presupposti assunti dal Giudice del merito, per ritenere che, nella fattispecie concreta, la segnalazione del credito in sofferenza avvenne per fini conformi a quella della doverosa informativa al sistema creditizio, rispecchiano esattamente quella situazione oggettiva di incapacità finanziaria che, per quanto sopra evidenziato, concreta la nozione (levior rispetto a quella della legge fallimentare) di stato di insolvenza rilevante ai fini in oggetto”.

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